Court declares tax appeal extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a hearing by the statutory deadline. Although the case was suspended under specific legislation, the interested party did not submit the necessary request for proceedings before the expiration of the time limit. Consequently, the court ruled that the litigation process ended without a substantive decision on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a suspended litigation lacks a request for hearing within the prescribed period, the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30511-2018 proposto da: CALIGARI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PERTUSA 4, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO AGATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO ATTANASIO; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 733/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della C'_117) di Forli, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di plusvalenza da cessioni ed andamento antieconomico reiterato; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso ed interposto altresì ricorso incidentale; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino à 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio;
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 Il PreL ente Maursd) CCI DEPOSITATO IN CANCCILERtA oggi, ..