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Ordinanza — n. 8739/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding lack of motivation in direct rental income assessment for tax classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had reformulated a lower court ruling. The agency argued the tax classification notice lacked sufficient motivation under administrative law, but the court held that direct rental income estimates are inherently technical and do not require detailed reproduction in the notice. Consequently, the court found the lower court's finding of insufficient motivation to be unfounded and rejected the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1, n. 241/1990; Art. 1, comma 2 e 3, 212/2000: In tax classification procedures involving direct rental income estimates, the technical nature of the valuation means its absence from the notice does not constitute a defect of motivation.

Parole chiave

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tax classification motivation direct rental income estimate administrative procedure participation technical valuation judgment tax appeal dismissal valore ufficiale crescita in giudicato della tassazione stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1, n. 241/1990
Art. 1, comma 2 e 3, 212/2000
701/1994, art. 1, secondo e terzo comma, nonché a varie norme che disciplinano il catasto edilizio urbano; che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.
d.m. 701/1994
212/2000, in relazione al d.m. 701/1994, art.
d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993
d.P.R. n. 604 del 1973

Giurisprudenza citata

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Cass., 16824/2006
Cass., 17971/2018
Cass., 8529/2019
Cass., 9291/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26922-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CONVIVIO SA, incorporante di BENI STABILI, Società per Azioni di Investimento Immobiliare Quotata, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato LORENZO GIUA, che la rappresenta e difende; - C011trOriCOITelite - avverso la sentenza n. 1150/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Cc):

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rettifica attribuzione classamento catastale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, insistendo altresì per la remissione in pubblica udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3, primo comma, 1. n. 241/1990, art. /, primo comma, 1. n. 212/2000, in relazione al d.m. 701/1994, art. 1, secondo e terzo comma, nonché a varie norme che disciplinano il catasto edilizio urbano; che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in 1. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura Ric. 2020 n. 26922 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., 16824/2006;

Cass., 17971/2018). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., 8529/2019; Cass., 9291/2021); che, nella specie, la CTR ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse carente di motivazione in relazione alla sola allegazione della nota sintetica sulla descrizione dell'immobile; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio — Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio