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Ordinanza — n. 8733/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional commission ruling requiring direct assessment for group D properties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision, which had invalidated a property classification notice due to a lack of prior on-site inspection. The court held that for Group D properties, a direct assessment based on available documents is legally sufficient and does not mandate a physical visit. Consequently, the lower court's requirement for a preliminary inspection was deemed erroneous, leading to the annulment of the contested ruling.

Regesto Legislator

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Art. 7 DPR n. 604/1973; Cass., 16824/2006; Cass., 17971/2018; Cass., 8529/2019; Cass., 9291/2021: In tax assessments for Group D properties, a direct valuation based on documentary evidence suffices without a mandatory prior on-site inspection, and the absence of such inspection does not invalidate the notice.

Parole chiave

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tax assessment procedure Group D properties direct valuation method on-site inspection requirement Regional Tax Commission Cassation annulment documentary evidence sufficiency stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 7 DPR n. 604/1973
Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R.
Art. 2 DL n. 16/1993
154/1988; che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l.
Art. 11 DL n. 70/1988
per violazione di varie disposizioni del Regno in materia di catasto, nonché, da ultimo, dell'art. 11 d.l.
Art. 360 n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 16824/2006
Cass., 17971/2018
Cass., 8529/2019
604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., 8529/2019;
Cass., 9291/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21945-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LUELVA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 414, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PAOLUCCI, che la rappresenta e difende; - controrkoirente - avverso la sentenza n. 6712/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha riformato la pronuncia della C I P di Roma, ove non erano accolte le ragioni della pane contribuente in tema di attribuzione rendita catastale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di varie disposizioni del Regno in materia di catasto, nonché, da ultimo, dell'art. 11 d.l. n. 70/1988, convertito con modifiche dalla 1. n. 154/1988; che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in 1. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma Ric. 2020 n. 21945 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass., 16824/2006; Cass., 17971/2018). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., 8529/2019;

Cass., 9291/2021); che, nella specie, la CTR non si è attenuta a tale principio, avendo ritenuto che l'avviso di accertamento fosse invalido per la carenza del preventivo sopralluogo; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio - Roma, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio d