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Ordinanza — n. 8732/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling administrative fines bypass 60-day delay rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8732/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a lower court decision. The agency argued that administrative fines are not subject to the 60-day procedural delay required for impositive acts under the 2000 Tax Code. The court agreed, noting that specific regulations for administrative penalties apply different procedural rules than standard tax assessments.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000; Art. 16, d.lgs. n. 472/1997: Administrative fines imposed during tax verification proceedings are not subject to the sixty-day delay period for impositive acts but follow the special procedural safeguards of the 1997 decree.

Parole chiave

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administrative fines tax verification procedural delay contradictory principle tax code 2000 censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000
per violazione dell'art. 12, comma settimo, 1.
Art. 16, d.lgs. n. 472/1997
212 del 2000 per gli atti di natura impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs.
Art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 471/1997
472/1997; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'irrogazione della sanzione amministrativa (nella specie ex art. 8, comma 3-bis, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., 11391/2017
472 del 1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato (Cass., 11391/2017;
Cass., 7620/2021
Cass., 7620/2021); che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, ritenendo che l'inosservanza dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14133-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FALLIMENTO PODELLA PASTE ALIMENTARI SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 212/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — Catanzaro che ha confermato la pronuncia della CI P di Crotone, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000, in relazione all'art, 16 d.lgs. n. 472/1997; che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'irrogazione della sanzione amministrativa (nella specie ex art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997), non è assoggettata al termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000 per gli atti di natura impositiva, trovando, invece, applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato (Cass., 11391/2017;

Cass., 7620/2021); che, nella specie, la CTR non si è uniformata a tale principio, ritenendo che l'inosservanza dell'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000 comportasse l'invalidità anche dell'irrogazione di sanzioni amministrative; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM Ric. 2020 n. 14133 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria — Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così