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Ordinanza — n. 8726/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal arguing procedural inadmissibility bars substantive prescription review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8726/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Michelina Cantamesse's appeal against a Regional Tax Commission decision that declared her tax appeal inadmissible due to late filing. The Commission had correctly identified that the procedural defect of late submission precluded any examination of the substantive issue regarding tax credit prescription. The court ruled that since the lower court properly addressed the procedural bar, the taxpayer's argument that the court should have examined prescription separately was legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 2948 c.p.c.; d.lgs. 546/1992: When a judge declares an appeal inadmissible, the decision on admissibility precludes the examination of substantive merits, including prescription, rendering arguments contesting only the motivation of the inadmissibility decision inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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procedural inadmissibility tax appeal prescription of claims preclusive effect late notification substantive review tax administration dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2948, first paragraph, number 4, of the Civil Procedure Code
Articles 19 and 21 of D.Lgs. n. 546 of 1992
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 24469 of 2013
Cass. n. 30393 of 2017
Cass. n. 101 of 2017
Cass. n. 11675 of 2020
Cass., Sez. U, n. 2155 of 2021
Cass., Sez. U, n. 21642 of 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26524-2020 R.G. proposto da: CANTAMESSE Michelina, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Giulio CERIOLI e Ilaria ROMAGNOLI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Livio Andronico, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - e contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA di BIELLA e VERCELLI, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 06/02/2020 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 08/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di tredici estratti di ruolo e di undici cartelle di pagamento emesse nei confronti di Michelina Cantamesse con riferimento a diversi anni d'imposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte, riuniti gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate e dall'agente della riscossione, li accoglieva ritenendo che aveva errato la CTP di Vercelli a pronunciare nel merito del ricorso, rilevando l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali relativi ad alcune delle cartelle impugnate, dopo aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso della contribuente perché tardivamente proposto rispetto alla notifica, regolarmente effettuata, delle cartelle di pagamento impugnate.

2. Avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui replicano le intimate agenzie con controricorso, rimanendo intimata la CCIAA.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nonché 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la sentenza impugnata per avere la CTR «erroneamente ritenuto che, poiché l'ammissibilità o l'inammissibilità del ricorso costituisce una questione pregiudiziale di rito, assorbente, esse preclude sempre l'esame dei motivi di impugnazione sollevati in ricorso, con la conseguenza che laddove la Commissione dichiari il ricorso inammissibile, la stessa non può e non deve affrontare le questioni "di merito", ivi compresa la prescrizione, in quanto difettano i requisiti di validità del processo e le condizioni dell'azione».

2. Il motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

3. Invero, è noto il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 24469 del 2013, secondo cui «Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto» (conf. Cass. n. 30393 del 2017, n. 101 del 2017, n. 11675 del 2020, nonché Cass., Sez. U, n. 2155 del 2021).

4. A tale principio si è correttamente attenuta la CTR ribadendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la conseguente inammissibilità dell'originario ricorso, preclusiva dell'esame anche dell'eccepita prescrizione, che è questione che attiene alla pretesa impositiva (arg. da Cass., Sez. U, n. 21642 del 2021). Statuizione, quella di inammissibilità del ricorso, che costituiva la vera ragione della decisione (cfr. Cass. n. 11675 del 2020, cit.) e che la ricorrente, che vi era tenuta, neppure ha investito con il ricorso in esame.5.

A quanto detto deve aggiungersi che non a diversa soluzione conduce la tesi di parte ricorrente secondo cui «deve essere sempre riconosciuto l'interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella» (ricorso, pag. 6), posto che, a prescindere dall'esattezza della tesi sostenuta, nel caso di specie non risulta né è stato dedotto che sia stata eccepita la prescrizione maturata con riferimento ad atti successivi alle cartelle impugnate.

6. Conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle sole controricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, s