Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to distinguish facts between first instance and appeal judgment under Art. 348-ter c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to distinguish the factual basis of the first-instance judgment from the appellate court's rejection. The appellant argued that the appellate judge omitted to examine a specific work execution certificate, but the court found this complaint generic and insufficient under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed as it did not meet the strict requirements for challenging a decision based on the same factual grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: When an appeal judgment is based on the same factual grounds as the first-instance decision, a cassation appeal citing an omitted examination of a decisive fact is inadmissible unless the appellant explicitly demonstrates the factual divergence between the two decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7037-2021 proposto da: ICOGEVA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CALABRESE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBINA NUCERA; - ricorrente - contro TEGRA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROMEO AUGUSTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Icogeva Sud s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Reggio Calabria 10 settembre 2020, n. 593, che ha rigettato l'appello della ricorrente. Resiste con controricorso Tegra costruzioni s.r.l. in amministrazione giudiziaria. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", in quanto il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare il certificato di esecuzione dei lavori del 15 giugno 2011.
A prescindere dai profili di genericità in esso presenti, il motivo è in ogni caso inammissibile avendo la parte censurato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio senza considerare che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c., quando la decisione impugnata è fondata in relazione alle questioni di fatto sulle stesse ragioni della pronuncia di primo grado il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. Come ha precisato questa Corte, per evitare l'inammissibilità del motivo, il ricorrente in cassazione "deve indicare le ragioni di fatto poste a base rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che Ric. 2021 n. 07037 sez.
M2 - ud. 03-12-2021 -2- esse sono tra loro diverse" (così Cass. n. 26774/2016), adempimento che la società Icogeva Sud non ha posto in essere. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lorrzo Orilia) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 7 N 2022 Ric. 2021 n. 07037 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- CORTE DI CASSAZIONE Ufficio Relazioni con il Pubblico // zA, E • C_L-»);-2_. ,_. "-) ,e ( 2-0 -7 ek: -(ey" I 2 / p( ek__ Ce,)t}t-9.__ I t2.-- i'--) ,, 3 i, ct‘c)p.,...) (,',_.___ C: - i ...,. ,1 n „ "7- 12°._9.----2- (-L) ,'Ot_A2 -,--, I C y ( . de,_ tir, e-ci (:-(1)?2 <-;fe- ??; \;-