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Ordinanza — n. 8721/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court erred in interpreting simulated sale contracts under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8721/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Immobiliare Cora SRL inadmissible, rejecting its claim that the Court of Appeal erred in interpreting sale contracts as absolute simulations. The appellant argued the lower court violated Articles 1362 and 1363 of the Civil Code by failing to recognize the unitary nature of the transaction chain. The Court ruled that interpreting private documents is the exclusive domain of the trial judge, and such interpretations are unchallengeable by the Supreme Court unless clearly erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 1362, 1363 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Supreme Court cannot review the interpretation of private documents by the trial judge, as such interpretation is the exclusive competence of the court of first instance and is unchallengeable unless clearly erroneous.

Parole chiave

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absolute simulation private document interpretation appellate review limits unitary transaction Civil Code provisions negozi immobiliari liquidazione di fondi contratto di amministrazione d'immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1414 c.c.
Art. 1362 c.c.
3 c.p.c.", in quanto la Corte d'appello avrebbe "eluso" sia l'art. 1362 che l'art.
Art. 1363 c.c.
1362 che l'art. 1363 c.c. nell'interpretare la scrittura privata del 19 maggio 2006, così erroneamente negando l'unitarietà dell'operazione simulata.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 1363 c.c
1362 che l'art. 1363 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16987/2018
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Testo completo

a seguente , ORDINANZA sul ricorso 2638-2021 proposto da: IMMOBILIARE CORA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO COCILOVO; - ricorrente - contro LIDL ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SEVERINO NAPPI; - controricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO RAI CAL SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 2485/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 6/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La Immobiliare Cora s.r.l. ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Napoli 6 luglio 2020, n. 2485 che, in accoglimento dell'appello proposto da LIDL Italia s.r.I., ha rigettato la domanda della ricorrente di declaratoria di inefficacia e/o nullità, per simulazione assoluta, dei due atti di compravendita della porzione di un piazzale stipulati il primo tra Cora e Rai.Cal s.p.a. e il secondo tra quest'ultima e la LIDL. LIDL Italia s.r.l. resiste con controricorso. L'intimata curatela del Fallimento Rai.Cal s.p.a. non ha proposto difese.

CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art.1414 c.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.", in quanto la Corte d'appello avrebbe "eluso" sia l'art. 1362 che l'art. 1363 c.c. nell'interpretare la scrittura privata del 19 maggio 2006, così erroneamente negando l'unitarietà dell'operazione simulata. Il ricorso è inammissibile. Viene infatti censurata l'interpretazione offerta dal giudice d'appello degli atti delle parti, ed in particolare della scrittura confezionata coevamente al primo trasferimento, interpretazione che spettava al giudice di merito e che, ove plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (ex multis, v.

Cass. 16987/2018). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali Ric. 2021 n. 02638 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lore)nzo Orilia) P, A 1"/ /,/-n DEPOSITATO IN CANCELLERI