Cassation appeal dismissed due to parties' settlement agreement ending the dispute and waiving further litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the dispute and ordered the compensation of litigation costs between the parties. The heirs of Catalani Stefano and the Cavatorta siblings had previously appealed a second-instance judgment regarding their inheritance dispute. The court ruled that because the parties reached a transactional agreement to settle the matter and offset legal fees, the appeal was no longer necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement ending the dispute and agree to offset litigation costs, the court must declare the cessation of the matter and compensate expenses accordingly.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2569-2021 proposto da: CATALANI NICOLA, BECCI EUGENIA, CATALANI LORENZO, quali eredi di Catalani Stefano, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA, 24, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA IPPOLITI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO LUCCHETTI; - ricorrenti - contro CAVATORTA GIOVANNA, CAVATORTA PAOLO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO PARADISI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 564/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Eugenia Becci, Lorenzo Catalani e Nicola Catalani hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 12 giugno 2020, n. 564. Giovanna Cavatorta e Paolo Cavatorta hanno resistito con controricorso. Con atto depositato il 26 marzo 2021 i ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato una istanza congiunta di pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di giudizio, avendo le parti concluso un accordo transattivo, con il quale si è definita la lite e si è concordato di chiedere la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite (v., al riguardo, Cass. n. 30728/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lorienzo Orili PROSITATO IN CANCELLERIA i 7yR 2022 ci,1`-CEL. 1Sab