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Ordinanza — n. 8715/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8715/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Casa del Tartufo s.r.l. inadmissible under Article 360(1)(4) of the Civil Procedure Code. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission improperly rejected their appeal's inadmissibility objection because the tax authority had cited specific legal violations regarding document usage, which the court claimed lacked specificity. However, the court ruled that the appeal act sufficiently expressed the intent to contest the first-instance decision and contained the necessary specific grounds, thereby satisfying the restrictive requirements for inadmissibility sanctions.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 1 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.: The sanction for inadmissibility due to lack of specific grounds must be interpreted restrictively, and an appeal remains valid if it clearly expresses the will to contest the first-instance decision and contains the specific reasons for the grievance, even if derived implicitly from the overall act.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility lack of specific grounds restrictive interpretation access to justice tax procedure law tassazione dell'IVA esame di cassazione contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 53 comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992
27784), nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs.
Art. 14 disp. prel. cod. civ.
546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp.
Art. 56 del d.lgs. n. 546/92
Art. 346 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784
da ultimo Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784), nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art.
Cass., 15/01/2019, n. 707
Cass. Sez. 5, 1° agosto 2019, n. 20745
Cass, Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31017 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da Casa del Tartufo srl in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Laudante Giuseppe, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) giuseppe.laudante© avvocatismcv.it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2022/08/2020, depositata in data 3 marzo 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE -La Casa del Tartufo s.r.l. in liquidazione propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 5375/02/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, per l'anno di imposta 2010, aveva recuperato l'Iva indebitamente detratta in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; -l'Agenzia delle entrate rimane intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, per avere la CTR indebitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancanza di specificità delle censure, ancorché, a fronte della sentenza della CTP di accoglimento del ricorso per illegittimità dell'avviso stante la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'Ufficio avesse eccepito quale unico motivo di appello la violazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73 per indebito utilizzo di documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa, senza alcuna attinenza al decisum di primo grado; - premesso che, come da questa Corte precisato sul tema (v. da ultimo Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784), nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivod" (Cass. sez.5, 1° agosto 2019, n. 20745;

Cass, Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954) nella specie il motivo si profila inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi avendo la CTR ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità (l'appellante ha individuato in modo esauriente il quantum appellatum e specificato le proprie doglianze circoscrivendo l'ambito del giudizio di gravame) per avere l'Ufficio - a fronte della pronuncia della CTP di accoglimento del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo - in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado dedotto come motivo di appello l'avere la CTP trascurato che "nel caso di specie vi era stata un'attività istruttoria desunta dalle indagini della Guardia di Finanza le cui risultanze erano state chiaramente esplicitate in sede di accertamento e dunque portate a conoscenza della ricorrente" e che" la società non aveva presentato entro 60 giorni dalla data di notifica del predetto verbale memorie difensive in relazione alle operazioni descritte nel pvc e non si era avvalsa della facoltà di formulare all'Ufficio ulteriori osservazioni e richieste ai sensi dell'art. 12 della legge n. 212/00" (pag. 3 della sentenza impugnata); invero, l'ulteriore censura proposta "evidentemente in subordine" dall'Ufficio circa la non utilizzabilità in sede contenziosa dei documenti prodotti dalla contribuente, in violazione degli artt. 52 del d.P.R. n. 633/72 e 33 del D.P.R. n. 600/73 - che ad avviso della ricorrente costituirebbe l'unico motivo a sostegno dell'atto appello - è stata, altresì, richiamata per completezza dalla CTR, pur risultando poi assorbita in considerazione dell'accoglimento della prima censura relativa alla istaurazione del preventivo contraddittorio e alla mancata riproposizione in appello da parte della contribuente - con conseguente rinuncia ex art. 56 del d.lgs. n. 546/92 e 346 c.p.c.- delle eccezioni poste a fondamento del ricorso originario sulle quali il giudice di primo grado, nell'accogliere il ricorso soltanto per la ragione della ritenuta violazione del contraddittorio preventivo, non aveva pronunciato espressamente (ritenendole assorbite); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasta intimata l'Agenzia;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stes