Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after statutory deadline expired due to lack of notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had expired. The appellant failed to notify the judgment until August 2019, missing the deadline set by Article 327 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the time limit prescribed by law, which runs from the date of publication of the judgment if it has not been notified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25877-2019 proposto da: VIGLIOTTI STELLA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa da se medesima; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINA PULII, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; - controricorrente- avverso la sentenza n. 319/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2011 Stella Vigliotti iniziò l'esecuzione forzata nei confronti dell'Inps, notificando all'istituto 11 diversi atti di precetto, fondati su altrettanti decreti ingiuntivi. L'Inps propose opposizione che venne accolta dal Giudice di pace di Foggia con sentenza 23 marzo 2017 n. 483. Il tribunale di Foggia, tradito dalla parte soccombente, con sentenza 10 febbraio 2019 1. 319 rigettò il gravame. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Stella Vigliotti con ricorso fondato su quattro motivi. L'Inps ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 1 °.2.2019; non essendo stata notificata, il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto il 1°.8.2019; il ricorso tuttavia è stato notificato soltanto il 30.8.2019. Trattandosi di opposizione a precetto, ovviamente non s'applica la sospensione feriale (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020). Ric. 2019 n. 25877 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -2- 2.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, à sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Stella Vigliotti alla rifusione in favore di INPS delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) à sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022. Il Presidente el (Adelaide Amendola) lsuckk O<AM, Vi.ncenzu P i0.93SSi (Mila% Gi157flo IL CANCELLIE T E 17ERTO V