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Ordinanza — n. 8690/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8690/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8690/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6898-2021 proposto da: WIRTGEN GNIBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EL-NUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO V.ACCARELLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA TREVIS.AN; - ricorrente - contro CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA SALVANESCHI, MARIO FRANZOSI, VINCENZO JANDOLI; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza R.G.

Regesto Legislator

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art. 295 c.p, art. 297 c.p; Ordinanza — n. 8690/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Questa Corte ha anche precisato che, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante) non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione e:\,- art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.: il giudizio dipendente può essere sospeso sulla base di una prognosi della stabilità della decisione pregiudiziale impugnata (&/r.

Parole chiave

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violazione del brevetto prodotti provenienti dai paesi terzi contraffazione di merci ostacoli tecnici opposizione al marchio restrizioni e diritti di proprietà intellettuale

Disposizioni normative citate

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art. 295 c.p
art. 297 c.p
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione e:\,- art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 6898-2021 proposto da: WIRTGEN GNIBH, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EL-NUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO V.ACCARELLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA TREVIS.AN; - ricorrente - contro CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA SALVANESCHI, MARIO FRANZOSI, VINCENZO JANDOLI; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza R.G.

N. 9087/2017 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS che chiede che la Corte rigetti il regolamento di competenza. RILEVATO CHE La società Wirtgen GMBH ha introdotto nei confronti della Caterpillar Prodotti Stradali Srl, davanti al Tribunale di Genova, un giudizio (rg. 9087/17) di contraffazione delle porzioni italiane di alcuni brevetti europei (EP 1 855 899, EP 2 0107, EP 1 860 241) relativi a macchine per costruzioni industriali (fresatrici).

La Caterpillar ha instaurato un parallelo giudizio (rg. 22937/19) davanti al Tribunale di Torino (sede della domiciliazione italiana di Wirtgen), nel quale ha chiesto di accertare la nullità dei brevetti menzionati. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 febbraio 2021, ha ritenuto che, stante la stretta connessione tra i due giudizi, il giudizio sulla validità dei brevetti sia pregiudiziale rispetto a quello pendente sulla contraffazione e, di conseguenza, ha disposto la sospensione di quest'ultimo fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino sulla validità dei brevetti.

Ric. 2021 n. 06898 sez. M1 - ud. 15-02-2022 -2- La Wirtgen ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, chiedendo di annullare l'impugnata ordinanza di sospensione. La Caterpillar ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE Il regolamento va deciso, nel senso della sua infondatezza, alla luce del principio secondo cui la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, dovendo il giudice di tale ultima controversia attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, non potendo egli risolverla in via incidentale per evitare l'eventuale contrasto di giudicati Cass. n. 9500 del 2019, n. 15339 del 2016 e, in motivazione, n. 33232 del 2019).

Questa Corte ha anche precisato che, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato (salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante) non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione e:\,- art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.: il giudizio dipendente può essere sospeso sulla base di una prognosi della stabilità della decisione pregiudiziale impugnata (&/r.

SU n. 21763 del 2021). Il ricorso per regolamento è rigettato. Ric. 2021 n. 06898 sez. M1 - ud. 15-02-2022 -3-

P.Q.M.

rigetta il ricorso e rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio di merito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Roma, 15 febbraio 2072 Il Presidente DEPOSITATO IN CAN