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Ordinanza — n. 8687/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the designating order did not definitively rule on jurisdiction or necessary suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8687/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible regarding a judicial designation order. The appellant argued the order required review for jurisdictional issues or necessary suspension, but the Public Prosecutor contended the order was merely procedural. The court ruled that since the designation did not definitively settle jurisdiction or suspension, the appeal failed under both regulation of competence and substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 1 e 2 c.p.c.; Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato, pur riguardando la competenza o la sospensione necessaria, non ha pronunciato in modo definitivo su tali questioni.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility regulation of competence necessary suspension judicial designation order Article 360 c.p.c. competenza giurisdizionale internazionale censure procedurali garanzia procedurale minima nel trattato internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 1 e 2 c.p.c.
Considerato che: Il Centro Giuridico dell'Accademia Internazionale di Ricerca per la Difesa dei Diritti Umani ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, nn.
art. 295 c.p
ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso perché volto a contestare un provvedimento che né ha pronunciato in modo definitivo sulla competenza né su un caso di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 18703-2021 proposto da: CENTRO GIURIDICO DELL' ACCADEMIA INTERNAZIONALE di RICERCA PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIANO ASCHERO; - ricorrente - contro SCARZELLA MARIA CRISTINA, ZAMPIERI PAOLA, DEL NEVO ANDREA, BONINO ROBERTO; - intimati — per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. RG 9805/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA CERONI, la quale chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, che dichiari l'inammissibilità dell'istanza sopra indicata con le determinazioni di legge. Considerato che: Il Centro Giuridico dell'Accademia Internazionale di Ricerca per la Difesa dei Diritti Umani ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, nn. 1 e 2 c.p.c. avverso il provvedimento con cui il Presidente della Sezione Terza del Tribunale di Genova ha designato, per la trattazione di un giudizio sulla sospensione necessaria a seguito di istanza di ricusazione, il giudice già investito del giudizio sulla convalida di sfratto.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso perché volto a contestare un provvedimento che né ha pronunciato in modo definitivo sulla competenza né su un caso di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato, di designazione del giudice, non pronunci definitivamente sulla competenza, sicchè il ricorso è inammissibile sia come regolamento di competenza sia come ricorso ai sensi dell'art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, in data 12 gennaio Il Presidente Adelaide Amendola DEPOSITATO IN CANCELLERUit IL CANCELLIERE ESPERTO Simona