Cassation appeal dismissed for tardiness as filing occurred after the statutory deadline expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the statutory time limit. Zurich Insurance filed the appeal on September 17, 2019, after the deadline of August 18, 2019, had passed since the lower court judgment was published but not yet notified. The court ruled that the suspension of the deadline for holidays did not apply to this specific type of opposition proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 327 c.p.c. establishes that the appeal period expires on the day following the publication of the judgment if notification has not occurred, and this period is not suspended by holidays for oppositions to precetto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27519-2019 proposto da: ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY , in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in tv‘i ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FRANCHI; - ricorrente- contro AUTOMOTIVEHOLDING SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 1845/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2017 la società Automotiveholding s.r.l. iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della società Zurich Insurance p.l.c., notificandole atto di precetto. La Zurich propose opposizione agli atti esecutivi che venne rigettata dal Giudice di pace di Milano con sentenza 18.2.2019 n. 1845. La suddetta sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Zurich con ricorso fondato su un solo motivo. La Automotiveholding non si è difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. È superfluo dar conto del contenuto del motivo di impugnazione, in quanto il ricorso è inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 18.2.2019; non essendo stata notificata, il termine di cui all'articolo 327 c.p.c. è scaduto il 18.8.2019; il ricorso tuttavia è stato notificato soltanto il 17.9.2019. Trattandosi di opposizione a precetto, ovviamente non s'applica la sospensione feriale (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata resistenza della parte intimata. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2019 n. 27519 sez. M3 - ud. 12-01-2022 -2- parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 12 gennaio 2022. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA .1 7 MAR 202 (Adelaide Amendola) 7. C ANCELLIERE V,nczo Pio Massimiarro osi Vinc Ma.YS IL CANCELL