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Ordinanza — n. 8672/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against contract nullity due to generic power of attorney lacking price terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8672/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Silvia Giacomelli's appeal against the Rome Court of Appeal's rejection of her request to annul a land sale. The court held that the power of attorney granted to her by the original seller was too generic because it failed to specify the sale price or other essential terms. Consequently, the court applied the statutory presumption of a conflict of interest, ruling that the lack of specific price indications prevented the contract from being validly authorized.

Regesto Legislator

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Art. 1395 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In contracts concluded by a representative with themselves, a conflict of interest is presumed unless the represented party predetermines the contract content or grants specific authorization with precise negotiation elements to ensure their protection.

Parole chiave

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conflict of interest power of attorney self-dealing contract generic authorization contract annulment price determination representation law negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1395 c.c.
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1395 c.c.: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che in nessun modo la ricorrente fosse stata autorizzata a concludere il contratto con se stessa, così violando l'art.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 1395 c.c
3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1395 c.c.: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che in nessun modo la ricorrente fosse stata autorizzata a concludere il contratto con se stessa, così violando l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29959/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6319-2021 proposto da: GIACOMELLI SILVIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE SAVERI; - ricorrente - contro (9) BOCCI MASSIMO, ANNIBALI LUIGINA, TUSCIA ENERGY SRL, BELLUCCI MASSIMO; - intimati - avverso la sentenza n. 3666/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Silvia Giacomelli ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Roma 21 luglio 2020, n. 3666 che ha rigettato il gravame della ricorrente. Il Tribunale di Viterbo aveva dichiarato la nullità della vendita dei terreni che erano stati promessi in vendita alla Tuscia Energy s.r.l. ed erano poi stati venduti dalla ricorrente, alla quale il promittente venditore Massimo Bocci aveva conferito procura a vendere, non a Tuscia Energy, ma alla stessa ricorrente e al marito; il Tribunale ha ritenuto che la procura rilasciata alla ricorrente non avesse gli "elementi necessari alla tutela del rappresentato, non essendo il contenuto predeterminato nel prezzo, né nelle modalità di pagamento dello stesso ed essendo l'autorizzazione priva di condizioni sufficienti per escludere l'esistenza di un conflitto di interessi del rappresentante".

Gli intimati Massimo Bocci, Luigina Annibali, Tuscia Energy s.r.l. e Massimo Bellucci non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1395 c.c.: la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che in nessun modo la ricorrente fosse stata autorizzata a concludere il contratto con se stessa, così violando l'art. 1395 c.c. Il ricorso non è fondato. La Corte d'appello, esaminato il testo della procura, ha ritenuto che la ricorrente fosse sì stata autorizzata a concludere il contratto di vendita, ma che tale autorizzazione fosse generica, dato che il contenuto della procura (consistente nella facoltà di contrarre con se stesso, di determinare il prezzo di vendita e di vendere al prezzo che il rappresentante avesse ritenuto conveniente) "è tale da non Ric. 2021 n. 06319 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- consentire l'individuazione di alcuna preventiva indicazione dei requisiti minimi che il contratto avrebbe dovuto contenere, risultando dunque troppo generica, mancando in particolare l'indicazione del prezzo a cui vendere o di elementi da cui lo stesso potesse con certezza essere ricavato". La Corte d'appello ha in tal modo seguito l'orientamento di questa Corte secondo il quale, "in tema di contratto concluso dal rappresentante con se stesso, l'art. 1395 c.c. contiene una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi, che è onere dello stesso rappresentante superare mediante la dimostrazione di una delle due condizioni tassativamente previste, in via alternativa, dalla legge, vale a dire la predeterminazione del contenuto di tale contratto da parte del rappresentato o l'autorizzazione specifica di quest'ultimo, la quale può considerarsi idonea ove sia accompagnata dalla puntuale indicazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato medesimo; ne consegue che, con riferimento ad una compravendita, l'esistenza di detta autorizzazione non può escludere l'annullabilità del contratto, ove sia da reputare generica perché priva di indicazioni in ordine al prezzo, così da non impedire eventuali abusi del rappresentante" (così Cass. n. 29959/2019), né rilevano al riguardo i precedenti, peraltro non recenti, citati dalla ricorrente in memoria. nit s')"..41)".M"4:- 91"A" ,yerJ?e 'A a sk, cto (2/)/~9P-A>,2-- kuAzj•,A) -v424,41) Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati costituiti nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto Ric. 2021 n. 06319 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL C A_N CZThLIE 1 7 MAR 2022 1 oggi,