Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to analyze specific appellate grounds under Article 360 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantively analyze three specific grounds raised by the Court of Appeal. The appellant merely referenced the lower court's summary of arguments without providing the necessary legal reasoning required by Article 360, paragraph 5 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural standards for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide the substantive legal arguments required to substantiate the grounds of appeal, limiting the review to a mere reference to the lower court's summary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 6152-2021 proposto da: FLORIS ITALIA ARL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE MARINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro IMESA SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1868/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Floris Italia a r.I., in liquidazione, ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia 21 luglio 2020, n. 1868 che, quale giudice di rinvio, ha condannato la ricorrente a pagare in favore della società Imesa la somma di euro 43.988,66.
L'intimata Imesa s.p.a. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame del secondo, del terzo e del quarto motivo d'appello. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto viene denunciato il vizio di omessa pronuncia invocando, irrce del n. 4, il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.ck.,11La Corte d'appello, poi, ha esaminato le censure (v. pp. 8-9 della sentenza impugnata), con argomenti che non sono minimamente analizzati dal motivo, che si limitata a rinviare alla trascrizione /W54 2.,AJ ( v . delle censure formulate nell'atto di riassunzione, "che si Lou '03,svzo t5 ripropongono in sede di legittimità come motivi di ricorso a pieno titolo".
Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2021 n. 06152 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (Lo enzo A4 k7 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 7 MAR 2022 M CANCELLIE E VFTO _ Vincenzo Pio CANCELLIERE Massirnili "Eii-' I,