Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address all decisive reasons of the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address all decisive reasons used by the Court of Appeal in its judgment. The lower court rejected the request for specific performance of a preliminary sales contract, citing the absence of building permit details as a preclusive condition for enforcement. The Court held that since the appellant did not engage with the specific legal reasoning regarding the impossibility of enforcement without the permit, the appeal lacked the necessary confrontation with the rationes decidendi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible if it does not confront all decisive reasons of the lower court, particularly those establishing preclusive conditions for specific performance that the appellant failed to address.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2693-2021 proposto da: MARBELLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO DE CESARE, GAETANO TELEGRAFO; - ricorrente - contro SUDFONDI SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché FLORA CAPUTI, VITO LISI, nella loro qualità di LIQUIDATORI GIUDIZIALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO IN CESSIONE DEI BENI N. 9/2018 SUDFONDI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO N. 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO VITO CHIONNA, MICHELE LOBUONO; - controricorrenti - contro VITONE MASSIMO, VITONE VITANTONIO, LOMAGLIO MANCINI MATILDE, VITONE MARCO, VITONE VALENTINA, ROTONDO VALERIA, VITONE CLAUDIA, GENNARI EVA, VITONE AMEDEO, DELL'ERBA ALICE, DELL'ERBA FRANCESCA ROMANA, LOPRIENO ILIA, LOPRIENO SAVERIO; - intimati - avverso la sentenza n. 1260/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Marbella s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bari 3 luglio 2020, n. 1260, che ha rigettato l'appello della ricorrente confermando la pronuncia di primo grado. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda della ricorrente di esecuzione in forma specifica in relazione a un contratto preliminare di vendita di due quote ideali della piena proprietà di un suolo sito in Bari, contratto nel quale la ricorrente e la società Sudfondi s.r.l. sono subentrate. Resiste con controricorso Sudfondi s.r.l. in liquidazione.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1185 e 1353 c.c., con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia": la Corte d'appello ha valorizzato un Ric. 2021 n. 02693 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- elemento che non aveva rilevanza ai fini del decidere, ossia il rilascio della concessione edilizia ed ha trascurato il dato temporale, vale a dire che erano decorsi ventiquattro anni dalla stipulazione del contratto preliminare alla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con tutte le rationes decidendi poste dalla Corte d'appello a base della sua decisione, in particolare quella relativa alla impossibilità di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia (v. p. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte precisa che "in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile, trattandosi di condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio").
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2021 n. 02693 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (L renzo , (//1/2 49—)1 DEPOSITA