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Ordinanza — n. 8626/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes nullity of donation after usucapion, ruling judicial confirmation of ownership not required for validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8626/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Appellate Court's declaration of nullity regarding a donation made by parents to their son. The lower court had invalidated the transfer because the parents' usucapion of the property had not been judicially confirmed. The Court ruled that judicial confirmation is unnecessary to validate a donation made after the usucapion period had matured, as the donor already held the right to dispose of the property.

Regesto Legislator

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Art. 946 c.c.; Art. 1070 c.c.: A donation of property acquired by usucapion is valid even without prior judicial confirmation of the acquisition, provided the usucapion period had matured at the time of the transfer.

Parole chiave

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usucapion validity donation of acquired property judicial confirmation requirement nullity of donation possession duration promessa di donazione contratto successorio di attribuzione donatario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 946 c.c.
Art. 1070 c.c.
art. 132 c.p
art. 115 c.p
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 1158 e 2651 c.c.
art. 116 c.p
20867/2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
art. 832 c.c
Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 832 c.c.
art. 42 Cost
nonché dell’art. 42 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7853/2018
Cass. n. 4106/2019
7853/2018) per il trasferimento del bene acquistato per usucapione non è necessario che l’accertamento sia intervenuto in sede giudiziale, e senza che quindi ciò si ripercuota sulla validità del relativo atto di trasferimento (in senso conforme Cass. n. 4106/2019).
Cass. S.U. n. 5068/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13347-2020 proposto da: NOVELLI VINCENZO, NOVELLI ALESSANDRO, GRAZIOSI CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO GALASSI PALUZZI 5, presso lo studio dell’avvocato LUCIA BUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato V. ALESSANDRO CIUCCI giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro NOVELLI CESIDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANLIO GELSOMINI 26/A, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MUZZIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA TERESA DI ROCCO giusta procura in calce al controricorso; - ricorrente incidentale - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 nonchè contro NOVELLI PAOLINA, NOVELLI UMBERTO; - intimati - avverso la sentenza n. 1577/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2022 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Novelli Cesidio, Novelli Paolina, Novelli Umberto e Moscatelli Patrizia convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di L’Aquila Novelli Vincenzo, Graziosi Caterina e Novelli Alessandro, affinché fosse dichiarata l’inefficacia o la nullità della donazione del 12 gennaio 2001 con la quale Novelli Vincenzo e Graziosi Caterina avevano donato al figlio Novelli Alessandro il complesso immobiliare meglio individuato in citazione, in realtà di proprietà degli attori per la quota di 2/3.

I convenuti resistevano alla domanda, assumendo che gli attori non avessero acquistato per successione i beni oggetto di causa ed eccepivano l’acquisto per usucapione della piena proprietà del compendio. Il Tribunale adito con sentenza non definitiva n. 42/2012 dichiarava il difetto di legittimazione della Moscatelli e dichiarava la nullità della donazione in quanto l’atto era stato stipulato in base alla sola dichiarazione dei donanti di avere usucapito, per possesso ultraventennale, senza però che l’usucapione fosse stata accertata in via giudiziale.

Con sentenza definitiva n. 63/2014 lo stesso giudice, qualificata la domanda attorea come azione di rivendica, riteneva che la Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 documentazione prodotta non fosse sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto, emergendo in ogni caso la prova dell’eccepita usucapione in favore dei convenuti.

A seguito di appello principale degli attori ed incidentale dei convenuti, la Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 1577 del 3 ottobre 2019 rigettava entrambi i gravami. Quanto all’appello principale, ritenuto che non aveva incidenza ai fini della decisione la qualificazione della domanda in termini di azione di rivendica, essendo comunque correlata alla pretesa avanzata la necessità di dover accertare l’esistenza del diritto di proprietà in capo agli attori, la Corte d’Appello, oltre a condividere il giudizio di insufficienza del materiale documentale a dimostrare la titolarità del diritto in capo agli istanti, evidenziava che dall’istruttoria testimoniale emergeva la prova dell’effettivo acquisto per usucapione in capo ai convenuti, come peraltro eccepito sin dal primo grado.

La valutazione del materiale probatorio deponeva infatti per un possesso dei coniugi Novelli Vincenzo e Graziosi Caterina sin dal 1980, essendo a tal fine maggiormente attendibili i testi addotti dai convenuti rispetto a quelli indicati da parte attrice, che avevano dichiarato di avere motivi di rancore e di opposizione con i convenuti. In accoglimento dell’eccezione di usucapione, doveva quindi rigettarsi la domanda attorea, ancorché non fosse stata avanzata una specifica domanda di accertamento dell’usucapione. Era da rigettare altresì l’appello incidentale, vertente sulla dichiarata nullità della donazione effettuata dai coniugi Novelli in favore del figlio Alessandro.

Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Nella donazione i donanti si erano limitati a riferire di avere acquistato per usucapione la quota dei due terzi, ma senza che l’usucapione fosse stata accertata giudizialmente.

A tal fine, ancorché la sentenza di usucapione abbia carattere dichiarativo, per evitare che la donazione incorra nella nullità affermata in tema di donazione di cosa altrui, è necessario che intervenga un accertamento del giudice. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso Novelli Vincenzo, Novelli Alessandro e Graziosi Caterina, sulla base di due motivi. Novelli Cesidio resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta avanzata dal difensore di Novelli Cesidio di dichiarare l’interruzione del presente giudizio, per il decesso del proprio assistito e ciò alla luce del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui trattasi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio rispetto al quale, una volta instaurato il contraddittorio, restano irrilevanti le vicende delle parti che in sede di merito sarebbero idonee invece a determinare l’interruzione del processo (Cass. n. 3630/2021; Cass. n. 4795/2020;

Cass. n. 24635/2015; Cass. S.U. n. 14385/2007). L’ordine logico delle questioni impone la previa disamina del ricorso incidentale, che involge la correttezza della decisione quanto alla negazione del diritto di proprietà in capo agli originari attori. Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente con riferimento alla prova documentale della proprietà, in violazione dell’art. 132 c.p.c. Assume la censura che la Corte d’Appello con motivazione del tutto apparente ha negato che le prove documentali offerte dagli attori dimostrassero la loro proprietà dei beni oggetto di causa, e sebbene la questione fosse stata specificamente dedotta con i motivi di appello, i giudici di secondo grado non hanno in alcun modo valutato la portata della stessa, la cui valenza era nei fatti riconosciuta dallo stesso titolo vantato dai convenuti, i quali nella donazione avevano fatto riferimento alle medesime vicende traslative della proprietà invocate dagli attori.

A ciò si aggiunge che la sentenza non definitiva del Tribunale non aveva espressamente statuito circa la valenza probatoria della documentazione, avendo espresso una valutazione che però necessitava di un ulteriore approfondimento nel corso della successiva istruttoria. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e cioè la mancata considerazione del fatto che i beni oggetto di causa provenivano da un unico autore comune, e che i ricorrenti principali erano consapevoli della comproprietà del cespite.

Il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1158 e 2697 c.c., nonché degli artt.115 e 166 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello nel rigettare la domanda di rivendica ha trascurato l’evidenza documentale comprovante la comproprietà del cespite in capo agli attori. Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Ne deriva che è stata accolta l’eccezione di usucapione senza apprezzare la disponibilità della res a titolo di possesso e senza verificare che vi fosse stato un atto di interversione da parte dei convenuti. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno disattesi.

In primo luogo rileva il Collegio che la Corte d’Appello, sebbene in maniera effettivamente laconica, abbia disatteso il gravame degli appellanti principali quanto alla non corretta valutazione del materiale probatorio, ha però nella sostanza attribuito rilievo al diverso elemento rappresentato dal riconoscimento della fondatezza dell’eccezione di usucapione, per effetto del possesso ultraventennale dei beni, con il maturare quindi una fattispecie di acquisto a titolo originario della proprietà, tale quindi da rendere irrilevante anche la verifica della preesistente proprietà per titoli in capo agli attori.

Ed è appunto proprio sull’acquisto della proprietà per usucapione che si incentra diffusamente la motivazione della Corte distrettuale, di tal che, ove anche la motivazione fosse ritenuta effettivamente apparente quanto alla verifica dei titoli di proprietà vantati dagli attori, resterebbe intatta la diversa ratio decidendi incentrata sull’intervenuto acquisto per usucapione da parte dei convenuti. Al fine quindi di scalfire la correttezza della decisione, quanto al rigetto della domanda attorea, diviene essenziale riscontrare l’erroneità dell’accertamento, sia pure ai fini della verifica della fondatezza della relativa eccezione, dell’intervenuta usucapione, obiettivo in vista del quale sono stati formulati il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale.

Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -6- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Quanto al secondo, però, deve rilevarsene l’inammissibilità ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis, e ciò in ragione del fatto che non è deducibile il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c. nel caso in cui la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado.

Quanto, infine, al terzo motivo, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza secondo cui egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 20867/2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente Ric. 2020 n. 13347 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -7- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione).

La censura in esame, oltre a riproporre in diversa forma la contestazione in merito alla valutazione dei titoli vantati dagli attori, sollecitando, quanto al riscontro del possesso ad usucapione, una valutazione di fatto preclusa al giudice di legittimità, nemmeno coglie nel segno quando sottolinea la circostanza che il bene in origine sarebbe stato in comunione tra gli attori ed il dante causa dei convenuti, il quale con l‘atto di donazione del 21/10/1980 avrebbe loro ceduto la sua quota pari ad un terzo. Infatti, in disparte il difetto di specificità del motivo nella parte in cui pone una questione di diritto, quale quella dell’ammissibilità dell’usucapione di bene comune da parte del comunista, che non risulta essere stata trattata in sentenza e che non si indica se ed in quale sede sia stata già dedotta in sede di merito, questione che peraltro richiede evidentemente accertamenti di fatto (quale la verifica dell’estensione del possesso da parte del comproprietario in termini di esclusività), il che comporta l’inammissibilità del motivo, la censura non tiene conto del fatto che il possesso è stato riconosciuto dalla sentenza di appello in favore dei coniugi Novelli – Graziosi (che non sono gli originari comproprietari del bene) sin dal 1980, senza però che sia specificato se in epoca anteriore o posteriore all’acquisto della quota da parte dell’originario comproprietario Luigi Novelli con l’atto del 21/10/1980, sicché solo ove il godimento del fondo Ric. 2020 n. 13347 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -8- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 fosse iniziato dopo tale evento si sarebbe potuta porre la questione circa la necessità di porre in essere una condotta volta a denotare il possesso esclusivo del bene, con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus" (cfr.

Cass. n. 10734/2018). Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 832 c.c. nonché dell’art. 42 Cost. Si deduce che è erronea l’affermazione del giudice di appello secondo cui la donazione del bene usucapito sarebbe nulla in assenza di un previo accertamento in via giudiziale dell’acquisto a titolo originario da parte del donante. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ammesso la possibilità di alienazione del diritto usucapito da parte dell’usucapente, anche in assenza di previo accertamento del giudice.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 1158 e 2651 c.c. Si assume che l’acquisto per usucapione era stato accertato dalla stessa sentenza d’appello, nella parte in cui aveva rigettato l’appello principale degli attori, essendo quindi erronea l’affermazione secondo cui per il valido trasferimento del bene per il quale sia maturata l’usucapione sia necessario l’accertamento con una sentenza, che peraltro avrebbe carattere meramente dichiarativo, essendo l’acquisto correlato al mero decorso del tempo prescritto dalla legge unitamente al possesso.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -9- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Questa Corte, riprendendo il principio a suo tempo affermato da Cass. n. 2485/2007, secondo cui non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, ha di recente ribadito che (Cass. n. 7853/2018) per il trasferimento del bene acquistato per usucapione non è necessario che l’accertamento sia intervenuto in sede giudiziale, e senza che quindi ciò si ripercuota sulla validità del relativo atto di trasferimento (in senso conforme Cass. n. 4106/2019).

Tali principi appaiono poi suscettibili di applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà del bene usucapito avvenga per donazione e non anche per atto a titolo oneroso, come la vendita, non apparendo a tal fine pertinente il richiamo compiuto dal giudice di appello al contenuto di Cass. S.U. n. 5068/2016, che ha affermato la nullità della donazione di cosa altrui (ovvero della quota su bene ancora indiviso). Infatti, se deve predicarsi la nullità in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nel caso in cui la donazione intervenga prima che l’usucapione sia maturata, nel caso invece in cui la donazione sia compiuta una volta maturato il termine utile ad usucapire, stante la detta superfluità dell’accertamento giudiziale al fine di riconoscere il potere di disporre in capo all’usucapente, la donazione ha ad oggetto un bene già di proprietà del donante e quindi si è al di fuori dell’ipotesi, per la quale è prevista la nullità, della donazione di bene altrui.

Ric. 2020 n. 13347 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -10- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13347/2020 Numero sezionale 2905/2022 Numero di raccolta generale 8626/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La sentenza impugnata ha erroneamente confermato la declaratoria di nullità della donazione effettuata dai coniugi Novelli – Graziosi in favore del figlio Alessandro, arrestandosi al solo rilievo che la donazione riguardava un bene per il quale non era stata pronunciata una sentenza di accertamento dell’usucapione, come detto irrilevante al fine di riconoscere il potere di disposizione in capo al titolare del bene, e deve essere pertanto cassata, dovendo il giudice di rinvio verificare piuttosto se alla data della donazione (12 gennaio 2001), fosse già maturata l’usucapione in favore dei donanti.

Il Giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigetta l’appello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2020 n. 13347 sez.

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