Italian court dismisses appeal claiming insufficient motivation for possession evidence in adverse possession case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to evaluate possession evidence from a prior proceeding. The appellant argued the court ignored probative results from a possessory trial, but the court distinguished between possessory and proprietary judgments. The decision rests on the principle that possessory judgments lack binding effect in subsequent ownership claims regarding the same property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appeal alleging insufficient motivation regarding evidence from a prior possessory proceeding is inadmissible because possessory judgments do not bind subsequent proprietary judgments concerning the acquisition of ownership by prescription.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7095-2021 proposto da: AVANDRO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINALE GARAMPI, 195, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CAMPANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro FAZIO MARINELLA, MARINO SARA rappresentate e difese dall’Avv. ELENA MARTINI, elettivamente domiciliate in Roma Via Luigi Rizzo 50 presso lo studio degli avv.ti Rosa Badillo e Stefania Gilda - resistenti - avverso la sentenza n. 870/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere Dott.
ROSSANA GIANNACCARI; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7095/2021 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 8607/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Rilevato che: - Avandro Domenico ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che, per quanto ancora rileva in sede di legittimità, aveva rigettato la domanda di usucapione, dal medesimo proposta, in via riconvenzionale, nei confronti di Marino Giuliano; - la Corte distrettuale ritenne che la documentazione prodotta non consentisse di individuare con certezza la p.lla 283, su cui sarebbe stato esercitato il possesso e detta incertezza non era stata fugata dall’esame dei testimoni; - hanno resistito con controricorso Fazio Marinella e Marino Sara, in qualità di eredi di Marino Giuliano; - in prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative; - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - “con l’unico motivo di ricorso, si deduce l’omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la corte di merito preso in considerazione le prove assunte in sede possessoria dalle quali sarebbe emerso il possesso, da parte del ricorrente, della p.lla 283; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo, il ricorrente non si duole dell’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, come richiesto dal novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c. ma dell’omessa valutazione delle risultanze probatorie del procedimento possessorio; - la censura sfugge al paradigma del vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , (come introdotta dal d.l. n. 83/12 convertito con modificazioni nella l. n. 134/12), che ha F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7095/2021 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 8607/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 limitato le ipotesi di ricorso in Cassazione nei ben più ristretti limiti dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
La volontà del legislatore è stata quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità nei soli casi di omessa motivazione, di motivazione apparente, di manifesta e irriducibile contraddittorietà, si motivazione perplessa o incomprensibile: - a seguito della riforma di cui alla L.134/2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza e resta il controllo sulla sola esistenza della motivazione sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053); - la corte di merito ha fondato la sua decisione sulla valutazione, insindacabile in sede di legittimità, delle prove orali e documentali, che avevano escluso il possesso del ricorrente in relazione alla p.lla 283 ed ha rilevato che anche il procedimento possessorio si era concluso con il rigetto della domanda in relazione a detta particella, sottolineando la sostanziale diversità del giudizio possessorio rispetto al giudizio petitorio; - del resto, il giudice di merito non è tenuto a dare conto delle ragioni per le quali fonda la sua decisione su alcune prove- nella specie quelle assunte in giudizio- senza dare rilievo ad altre; - nel caso di specie, peraltro, oltre alla diversa natura del giudizio possessorio rispetto a quello petitorio, va evidenziato come le F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7095/2021 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 8607/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 prove assunte in altro giudizio abbiano valore indiziario rispetto a quelle formatesi in giudizio”. - il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti reali, sicché il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione (Cassazione civile sez.
II, 02/12/2020, n.27513) - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7095/2021 Numero sezionale 383/2022 Numero di raccolta generale 8607/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U