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Ordinanza — n. 8558/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8558/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8558/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31816-2020 proposto da: HAUSER SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Luigi Da Palestrina 19, presso lo studio dell'avvocato Arturo Iannelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Piero Santi; - ricorrente - contro HAUSER MICHELANGIOLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio 20, presso lo studio dell'avvocato Davide Piazzoni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Gobbi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della Corte d'appello di Trieste, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Michelangiolo Hauser con citazione del 2016 conveniva in giudizio il padre per sentir dichiarare la risoluzione del "contratto preliminare di compravendita di azioni di società per azioni" stipulato nel 2008 ed avente ad oggetto la cessione di 26.600 azioni della società Campo Marzio Costruzioni s.p.a. (d'ora in poi CMC), costituenti una porzione della partecipazione di Sergio Hauser nella medesima società; esponeva l'attore di avere effettuato il versamento dei due acconti contrattualmente previsti di euro 1350.000,00 e che a seguito della separazione dei genitori veniva, fra l'altro, convenuto un aumento di capitale che tuttavia non veniva effettuato dal padre che nel 2013 si dimetteva da amministratore della CMC; -assumeva l'attore che il consapevole mancato aumento del capitale sociale da parte del padre aveva comportato il venir meno delle condizioni per il definitivo trasferimento della partecipazione di CMC e ciononostante egli aveva versato al padre l'ingente somma di euro 1350.000, senza avere nulla in cambio; -si costituiva nel giudizio Sergio Hauser che contestava le pretese del figlio; -il Tribunale di Trieste, sezione specializzata per le imprese accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto alla restituzione della somma di euro 1.350.000,00; -il soccombente Sergio Hauser gravava la sentenza e la Corte d'appello di Trieste respingeva l'impugnazione;

Regesto Legislator

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art. 380 bis cod. proc. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 8558/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 97/2020 della Corte d'appello di Trieste, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Michelangiolo Hauser con citazione del 2016 conveniva in giudizio il padre per sentir dichiarare la risoluzione del "contratto preliminare di compravendita di azioni di società per azioni" stipulato nel 2008 ed avente ad oggetto la cessione di 26.600 azioni della società Campo Marzio Costruzioni s.p.a. (d'ora in poi CMC), costituenti una porzione della partecipazione di Sergio Hauser nella medesima società; esponeva l'attore di avere effettuato il versamento dei due acconti contrattualmente previsti di euro 1350.000,00 e che a seguito della separazione dei genitori veniva, fra l'altro, convenuto un aumento di capitale che tuttavia non veniva effettuato dal padre che nel 2013 si dimetteva da amministratore della CMC; -assumeva l'attore che il consapevole mancato aumento del capitale sociale da parte del padre aveva comportato il venir meno delle condizioni per il definitivo trasferimento della partecipazione di CMC e ciononostante egli aveva versato al padre l'ingente somma di euro 1350.000, senza avere nulla in cambio; -si costituiva nel giudizio Sergio Hauser che contestava le pretese del figlio; -il Tribunale di Trieste, sezione specializzata per le imprese accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto alla restituzione della somma di euro 1.350.000,00; -il soccombente Sergio Hauser gravava la sentenza e la Corte d'appello di Trieste respingeva l'impugnazione;

Parole chiave

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restituzione dei conferimenti apporto e prelevamento di capitale partecipazione al capitale acquisto di azioni azione di contestazione ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
civ.; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -il collegio ritiene che il ricorso sia infondato; -con l'unico motivo si deduce , in relazione all'art.
art. 115 cod. proc. civ
civ., la violazione dell'art. 115 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31816-2020 proposto da: HAUSER SERGIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Luigi Da Palestrina 19, presso lo studio dell'avvocato Arturo Iannelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Piero Santi; - ricorrente - contro HAUSER MICHELANGIOLO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio 20, presso lo studio dell'avvocato Davide Piazzoni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giovanni Gobbi; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della Corte d'appello di Trieste, depositata il 17/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -Michelangiolo Hauser con citazione del 2016 conveniva in giudizio il padre per sentir dichiarare la risoluzione del "contratto preliminare di compravendita di azioni di società per azioni" stipulato nel 2008 ed avente ad oggetto la cessione di 26.600 azioni della società Campo Marzio Costruzioni s.p.a. (d'ora in poi CMC), costituenti una porzione della partecipazione di Sergio Hauser nella medesima società; esponeva l'attore di avere effettuato il versamento dei due acconti contrattualmente previsti di euro 1350.000,00 e che a seguito della separazione dei genitori veniva, fra l'altro, convenuto un aumento di capitale che tuttavia non veniva effettuato dal padre che nel 2013 si dimetteva da amministratore della CMC; -assumeva l'attore che il consapevole mancato aumento del capitale sociale da parte del padre aveva comportato il venir meno delle condizioni per il definitivo trasferimento della partecipazione di CMC e ciononostante egli aveva versato al padre l'ingente somma di euro 1350.000, senza avere nulla in cambio; -si costituiva nel giudizio Sergio Hauser che contestava le pretese del figlio; -il Tribunale di Trieste, sezione specializzata per le imprese accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto alla restituzione della somma di euro 1.350.000,00; -il soccombente Sergio Hauser gravava la sentenza e la Corte d'appello di Trieste respingeva l'impugnazione;

Ric. 2020 n. 31816 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- -in particolare, la corte territoriale ha ritenuto infondata la prospettazione dell'appellante secondo cui l'appellato, originario attore, non aveva contestato le circostanze allegate a sostegno dell'eccepito accordo intervenuto fra le parti di risoluzione del contratto preliminare e l'asserita diversa imputazione pattuita in relazione agli importi versati da Michelangiolo Hauser; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da Sergio Hauser sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso Michelangiolo Hauser; -entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380b1s cod. proc. civ.; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -il collegio ritiene che il ricorso sia infondato; -con l'unico motivo si deduce , in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. per non avere la corte d'appello considerato pacifiche (id est non contestate) le due circostanze allegate, rispettivamente la prima, dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto preliminare e, la seconda, della concorde imputazione ad altro scopo dell'importo originariamente versato a titolo di acconto sul prezzo delle azioni , omettendo di considerare la rilevanza asseritamente decisiva dei due fatti; -occorre innanzitutto osservare che la corte territoriale ha esaminato le circostanze dedotte dall'appellante Sergio Hauser e che, quindi, non ricorre l'omesso esame;

Ric. 2020 n. 31816 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -3- -va poi evidenziato che l'accertamento della sussistenza di una "contestazione" ovvero d'una "non contestazione", rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte ed è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (cfr. Cass.27490/2019; id. 3680/2019; id.4249/2012; id. 10182/2007); - ciò posto, nel caso di specie la corte territoriale ha spiegato che nelle difese svolte dall'appellante non è esposto alcun fatto concreto relativo all'asserito accordo risolutorio del preliminare, limitandosi l'appellante ad allegare una diversa qualificazione giuridica, rispetto alla quale non opera l'art. 115 cod. proc. civ. (cfr. pag. 11, primo e secondo cpv. della sentenza impugnata); -la corte ha, peraltro, argomentato che si tratta di circostanze non provate per avere l'appellante indicato in tal senso deduzioni logiche concernenti lo stato economico della famiglia e la strategia economica comune, poi mutata nel corso degli anni a seguito della separazione; - il ricorrente ha reiterato la doglianza senza attingere le suddette motivazioni, nulla aggiungendo in proposito nella memoria illustrativa sicchè il ricorso è rigettato; - in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura di cui al dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

Ric. 2020 n. 31816 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -4-

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 %per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settemb