Cassation court allows tax agency appeal, ruling tacit inheritance acceptance is not directly consequential to sale acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had favored the notary. The notary argued that the tacit acceptance of inheritance was directly consequential to the property sale and thus exempt from stamp duty, while the tax agency contended it was merely a formal requirement. The court ruled that tacit inheritance acceptance is an occasional event unrelated to the sale transaction, meaning the subsequent notarial act only formalizes the acquisition of heir status rather than being a direct consequence of the transfer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 3 d.lgs. n. 23 del 2011; Art. 26 d.l. n. 104 del 2013: The tax absorption regime applies only to acts directly consequential to onerous property transfers, excluding tacit inheritance acceptance which is an independent factual occurrence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25768/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro MAGNANI ANGELO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. prof. Carlo Granelli, dall'avv. Maria Teresa Croce e con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Panariti (PEC: paolopanariti(ffiordineavvocatiroma.or_g) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5535/15/19 depositata in data 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il etritdbuente, notaio rogante un atto di compravendita avente per oggetto un immobile pervenuto a parte venditrice in forza di successione, provvedeva alla registrazione dell'atto inclusa la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità ad opera di parte venditrice; - il Conservatore del servizio di pubblicità immobiliare notificava avviso di liquidazione, qui impugnato, per il recupero della differenza dell'imposta ipotecaria e dei tributi connessi; ricorreva il notaio Magnani alla CTP sostenendo che l'accettazione dell'eredità, in quanto formalità direttamente conseguente all'atto tralsativo, beneficiava dell'esenzione applicandosi unicamente il tributo ipotecario e catastale in misura fissa; la CTP rigettava il ricorso; - appellava tal pronuncia il notaio Magnani; - con la sentenza impugnata la CTR meneghina accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso; - la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;
Considerato che: - il solo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 c. 3 del d. L. n. 23 del 2011 nonché degli artt. 476, 2648, 2658 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità costituisca fattispecie "direttamente conseguente" all'atto traslativo del bene compravenduto e come tale sia assoggettabile al regime di favore di cui all'art. 10 c. 3 succitato; - il motivo è fondato; recentemente la questione di diritto posta è stata risolta da questa Corte (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 36767 del 26/11/2021) nel Cons. Est.
Roberto Succio - 2 senso che in tema di imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il regime di c.d. assorbimento della rilevanza fiscale di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 26 d.l. n. 104 del 2013 (conv., con modif. in I. n. 128 del 2013) è circoscritto agli atti e formalità direttamente consequenziali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, tra i quali non rientra l'accettazione tacita di eredità, costituendo questa un'evenienza del tutto occasionale e, potendo configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali anche risalenti nel tempo, sicché il successivo atto notarile di disposizione integra unicamente il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede; - nota in ultimo il Collegio che la decisione citata riguarda altra controversia tra le stesse parti per la quale vi era stata l'ordinanza interlocutoria di rimessione alla sezione ordinaria richiamata nel controricorso del contribuente; - inoltre, come del resto indicato correttamente ancora dal contribuente in memoria, sono intervenute altre decisioni tra le stesse parti (Cass. n. 36770/21 e Cass. n. 40689/21) favorevoli all'A.F. sulla medesima questione; - in accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza è cassata; la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente; - possono in ultimo essere compensate le spese dell'intero giudizio, stante il formarsi della giurisprudenza citata successivamente alla proposizione del ricorso da parte dell'Agenzia delle entrate; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dell'intero giudizio.
Cons. Est. Roberto Succio - 3 Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Presiden