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Ordinanza — n. 8540/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within 30 days under Article 369 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8540/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Association failed to deposit the petition at the registry within the statutory 30-day period after notification. Although the tax agency filed a counter-petition and prepared defenses, the Court ruled that the delay rendered the proceedings impossible to continue. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile, and the Association was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the thirty-day period prescribed by law renders the petition inadmissible, regardless of whether the opposing party has filed a counter-petition or prepared defenses.

Parole chiave

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cassation appeal non-deposit improcedibility statutory deadline legal costs omissione di soccorso mancato anticipo delle spese tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 15 novembre 2019, n. 29788
civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte Cons.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24603/2020 proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA GOLDEN SPORT in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il medesimo legale rappresentate, Fabio BONETTI, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Tedesco (PEC: giorgio.tedesco(aordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo Mozzi, (PEC: vincenzomozzi@ordineavvocatiroma.org ) in Roma (RM), V. Paolo Di Dono, n. 3/A; - ricorrenti - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2669//17 depositata in data 02/10/2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - le odierne parti ricorrenti impugnavano tre distinti Avvisi di accertamento con i quali l' Agenzia delle entrate recuperava maggiori Ires, Irap e Iva dovute, con riferimento all'anno di imposta 2009, dall'Associazione sportiva odierna ricorrente, a seguito del disconoscimento dell'applicabilità, nei suoi confronti, del regime fiscale di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, dall'art. 111 (oggi 148) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398; - la CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio gravava tal pronuncia di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorrono a questa Corte l'Associazione sportiva in premessa indicata e il suo legale rappresentante con atto unico affidato a tre motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

Considerato che: - le parti ricorrenti hanno notificato il ricorso per cassazione, ma «0 non lo depositavVmentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con . controricorso; Rilevato che: - i ricorrenti, dopo aver notificato il ricorso in data 6 aprile 2018, non hanno provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;

Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte Cons. Est. Roberto Succio - 2 controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; non sussistono i requisiti per il c.d. "raddoppio" del contributo A - unificato per atti giudiziari (in ti:4_r_nini si vede Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Presidente u io Nap litan