Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8539/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit within 30 days; taxpayer loses due to procedural failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8539/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer failed to deposit the petition at the registry within the statutory 30-day period. Although the taxpayer notified the filing on April 18, 2018, the actual deposit was not made before the deadline expired. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the taxpayer to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the thirty-day period prescribed by law renders the appeal inadmissible, regardless of prior notification, and the losing party bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal non-deposit procedural inadmissibility taxpayer appeal statutory deadline deposito tardivo allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15 novembre 2019, n. 29788
civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;
Cass. 14 maggio 2019, n. 12750
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
"raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari (intrj FnFsiv7Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24593/2020 proposto da ROMANO GIORGIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Del Monte, con domicilio eletto in Roma, Piazza S. Andrea della Valle, 3, presso lo studio dell'Avv. Valentina Antonetti (PEC avvenricodelmonte@puntopec.it) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@rnailcert.avvocaturastato.it) - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6044/09/17 depositata in data 19/10/2027, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: il sig.

Romano Giorgio, odierno ricorrente, ha impugnato l'avviso di accertamento TFK011402162/2011, periodo d'imposta 2007 - IRPEF, emesso a seguito dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - DP di 2 Latina - per l'accertamento di una maggiore imposta di € 16.562,00, oltre addizionali regionale e comunale; - la CTP di Latina accoglieva il ricorso; l'Ufficio gravava tal pronuncia di appello; con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte il sig. Romano con atto affidato a un solo motivt; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate;

Considerato che: - il sig. Romano proponeva ricorso per cassazione, ma non lo depositava mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso; Rilevato che: - parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso in data 18 aprile 2018, non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; - considerato che ciò comporta, ex art. 369, cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso e che le spese seguono la soccombenza (Cass. 15 novembre 2019, n. 29788;

Cass. 14 maggio 2019, n. 12750), in ragione del fatto che la parte controricorrente ha apprestato delle difese e che al momento in cui gli è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente sospettare che il ricorso non sarebbe stato successivamente depositato nella cancelleria della Cassazione e che quindi tali difese sarebbero risultate inutili in virtù della inevitabile dichiarazione di improcedibilità del ricorso; non sussistono i requisiti per il c.d. "raddoppio" del contributo unificato per atti giudiziari (intrj FnFsiv7Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

Cons. Est. Roberto Succio - 2 p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2022 Il Presidente Fio Napolitano _, ei tt_,_ DEPOSITATO !M