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Ordinanza — n. 8536/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax bill for substantive defects despite unchallenged prior assessment notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a tax collection notice, overturning the Regional Tax Commission's dismissal. The taxpayer argued the notice was invalid because the underlying assessment notice had not been challenged, but the court found the two documents addressed different taxes and liabilities. Consequently, the court held that the interest to contest the debt arose from the collection notice itself, permitting a review of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 3 d.lvo 546/1992; Art. 10 d.P.R. 112/2000: A tax collection notice may be contested for substantive defects even if the preceding assessment notice was not challenged, provided the debt title and liability differ between the two acts.

Parole chiave

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tax collection notice substantive defects tax assessment notice taxpayer interest coobligated partner transparency regime tax liability assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 3 del d.lvo 546/1992
RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente denuncia la violazione dell'art. 19, comma 3 del d.lvo 546/1992, in relazione all'ad 360 comma 1 nr.
Art. 10 d.P.R. 112/2000
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 10 1.212/2000 in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
Art. 360 comma 10 nr. 3 c.p.c.
Art. 5 comma 1 d.P.R. 917/1986
TQ5010201346 con il quale veniva posta a carico del socio per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 comma 1dPR 917/1986, la maggiore Irpef su reddito di partecipazione in proporzione alla quota sociale.
art. 380 bis cod. proc. civ
09-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8704/2013
Cass. 25995/2017
Cass. 14951/2018
Cass. 12311/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5675-2020 proposto da: VIRGILI ENNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 385, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CORDUA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO MINNUCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO; - intimata - avverso la sentenza n. 516/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 02/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1.Enna Virgili, socia accomodante della società Lauri Marcello & C. sas, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, avverso la cartella di pagamento, notificata in data 2.8.2012, riferita ad imposte proprie della società ed imputata anche socio quale coobbligato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Regione delle Marche accoglieva l'appello rilevando l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in quanto non era stata impugnata la cartella di pagamento per vizi propri ma si era messo in discussione il merito della pretesa tributaria ormai non più contestabile stante la mancata impugnazione del prodromico avviso di accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. Ric. 2020 n. 05675 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente denuncia la violazione dell'art. 19, comma 3 del d.lvo 546/1992, in relazione all'ad 360 comma 1 nr. 3 cpc; si sostiene che, in ordine alla specifica pretesa impositiva che imputava al socio le imposte della società in quanto « coobbligato», l'interesse all'impugnazione era sorto con la notifica della cartella di pagamento in quanto solo attraverso tale atto era manifestato il titolo del debito tributario. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 10 1.212/2000 in relazione all'art. 360 comma 10 nr 3 cpc per non avere la CTR rilevato che l'avviso di accertamento, asseritamente prodromico alla cartella di pagamento, si riferiva in realtà alla sola imposta diretta imputata per trasparenza al socio e non alle maggiori altre imposte ( IVA , IRAP) proprie della società a poste a carico del socio ad altro titolo; la contribuente precisa che proprio nella convinzione che l'unica pretesa tributaria fosse quella contenuta nell'avviso di accertamento si era determinata a non impugnare tale atto provvedendo a versare il dovuto. 2 I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono fondati. 2.1 Le ragioni, in punto di diritto, poste dalla CTR a sostegno del proprio convincimento, traggono fondamento dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale « La cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di Ric. 2020 n. 05675 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -3- credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto" ( cfr. tra le tante Cass. 8704/ 2013; Cass. 25995/ 2017;14951 / 2018 e 12311/2020). 2.2 Sennonchè tali principi, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, non trovano applicazione nel caso di specie. 2.3 Risulta ,infatti , circostanza pacifica e , comunque ,evincibile dalla lettura degli atti prodotti anche nel presente giudizio, che l'Agenzia delle Entrate ha, in origine, emesso avviso di accertamento nr TQ5020201342/2011 nei confronti della società Lauri Marcello & c. sas con il quale veniva effettuata una ripresa delle fiscale, per l'anno di imposta 2006, per Ires, Iva e IRAP. 2.4 L'Ufficio ha, quindi, notificato a Virgili Enna, socia accomandante della società per la quota dell'1%, avviso di accertamento nr. TQ5010201346 con il quale veniva posta a carico del socio per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 comma 1dPR 917/1986, la maggiore Irpef su reddito di partecipazione in proporzione alla quota sociale. 2.5 La contribuente, verosimilmente a causa dell'esiguità del complessivo carico fiscale contestato (C 198,76), ha provveduto al versamento dell'imposta. 2.6 Di seguito l'Agente di Riscossione ha notificato alla Virgili la cartella nr. 00820120008131080001, intimante il pagamento di C 59.946,06, a titolo di Iva , Irap interessi e sanzioni, proprie della società ma poste anche a carico del socio in Ric. 2020 n. 05675 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -4- qualità di «coobbligato» essendo la società estinta nella more tra la notifica dell'accertamento e quella della cartella. 2.7 E', quindi, di tutta evidenza come la pretesa fiscale azionata con la cartella di pagamento non sia affatto riconducibile a quella oggetto dell'avviso di accertamento per diversità dell'imposta ( nel primo atto si trattava di Irpef nel secondo di Iva e Irap) e di titolo responsabilità del socio ( nell'avviso di pagamento veniva contestata il maggior reddito di partecipazione nel secondo una non meglio definita responsabilità del contribuente in solido con la società). 2.8 L'interesse del privato ad avversare la pretesa creditoria è, quindi, sorto con la notifica della cartella di pagamento che, di conseguenza, ben poteva essere impugnata per motivi afferenti il merito dell'obbligazione fiscale.

3. Il ricorso va accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Regionale Tributaria della Regione Marche, in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento. PQM La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Regionale Tributaria della Regione delle Marche in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio