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Ordinanza — n. 8431/2022 — snciv Generato dall'IA

Court rejects regulation of jurisdiction claim, upholding contractual forum selection clause despite new tribunal creation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8431/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the regulation of jurisdiction request filed by Sicily By Sea against the Tribunal of Messina. The appellant argued that a newly created tribunal in Barcellona Pozzo di Gotto invalidated a prior contractual agreement designating Messina as the competent forum. The court ruled that the new tribunal only transferred pending cases and did not override existing contractual jurisdiction clauses, which remain valid for future disputes. Consequently, the Tribunal of Messina was confirmed as the competent authority.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2 I. 246 del 1991; Art. 18, 20, 28, 29 c.p.c.; The creation of a new tribunal does not invalidate pre-existing contractual jurisdiction clauses, which continue to govern future disputes unless explicitly superseded by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
regulation of jurisdiction contractual forum selection new tribunal creation substitution of parties competence territorial libertà di navigazione competenza territoriale alternativa declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, 2 I. 246 del 1991
"(Cass. 13439/ 2020), ed inoltre la sua infondatezza nel merito, su entrambi i motivi.
Legge 374 del 1991
246 del 1991 (istitutiva di nuovi circondari, compreso quello di Barcellona Pozzo di Gotto), della legge 374 del 1991, e degli articoli 18,20,28,29 c.p.c.
Art. 18, 20, 28, 29 c.p.c.
Art. 1183 c.c.
Art. 42 c.p.c.
Art. 47, comma 2, c.p.c.
42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass.
art. 42 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33443 del 2019
(Cass. n. 33443 del 2019).
Cass. n. 13439/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.15461-2021 proposto da: SICILY BY SEA SRL, in persona dei legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Società capogruppo e mandataria della Portorosa Yaching A.T.I. e della STUDI PROGETTI E INVESTIMENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ANTONINA COSTANTINO; - ricorrenti - contro FALLICO LORETO GIUSEPPE; - intimato - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 438/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 20/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, rigetti l'istanza di regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. Ric. 2021 n. 15461 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società "Siciliy By Sea" è capogruppo della "Portorosa Yachting A.T.I", che, subentrando a precedente società, gestisce il porto turistico di Portorosa in località Tonnarella di Funari (ME).

In tale veste la società "Sicily By Sea" ha notificato un decreto ingiuntivo a Giuseppe Loreto Fallico e Gaetano Fallico per ottenere il pagamento di un posto barca che costoro avevano in godimento all'interno del porto. Il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Giudice di pace di Novara di Sicilia, nel circondario del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, davanti a cui i due ingiunti hanno proposto opposizione, ed hanno, oltre che contestato nel merito la domanda, altresì eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adìto (Novara di Sicilia) in favore di quello di Messina. 2.-11 Giudice di Pace di Novara di Sicilia ha rigettato l'accezione di incompetenza territoriale, ed ha in parte accolto nel merito l'opposizione.

Su appello però del solo Giuseppe Loreto Fallico il Tribunale di Messina ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Messina, annullando dunque la decisione di quello di Novara di Sicilia e rimettendo le parti davanti al primo dei due. 3.-Avverso tale decisione sulla competenza propone regolamento la società "Sicily by Sea", con due motivi. Nessuno degli intimati si è costituito. Il PM ha chiesto il rigetto. Considerato che 5.-11 primo motivo denuncia violazione degli articoli 1 e 2 I. 246 del 1991 (istitutiva di nuovi circondari, compreso quello di Barcellona Pozzo di Gotto), della legge 374 del 1991, e degli articoli 18,20,28,29 c.p.c. e 1183 c.c. La tesi della ricorrente è che, se è pur vero che la sua dante causa aveva convenuto con i clienti una clausola derogativa della competenza territoriale, che indicava come foro quello di Messina, è altresì vero che tale clausola deve ritenersi posta nel nulla dalla successiva istituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che è quello competente in base alle regole ordinarie del codice di procedura civile. 5.1.- Con il secondo motivo invece la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ed anche omessa motivazione su tale fatto: che consiste nell'avere eccepito l'inopponibilità della clausola sulla competenza alla ricorrente, in quanto clausola convenuta da terzi. 6.-Entrambi i motivi sono infondati. 7.-Va segnalato che questa Corte ha già deciso un analogo regolamento, su questione identica a questa, stabilendo intanto l'ammissibilità del ricorso "atteso che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 33443 del 2019). "(Cass. 13439/ 2020), ed inoltre la sua infondatezza nel merito, su entrambi i motivi. 8.-Quanto al merito, va ribadito, conformemente a quel precedente, che la legge istitutiva del Tribunale di Barcellona ha trasferito a quest'ultimo solo gli affari pendenti entro un certo stadio presso il Tribunale di Messina (articolo 3 comma 1, legge 246 delm1991).

Il chiaro tenore di questa disposizione comporta che la nuova istituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non ha comportato il superamento dei patti sulla competenza già conclusi: ha solo comportato la devoluzione di alcune cause pendenti e l'individuazione per il futuro di quelle da instaurare secondo i criteri ordinari, compresi quelli convenzionali. E' dunque da escludere che l'accordo che, nel contratto, indicava il Tribunale di Messina (rectius, Giudice di pace) come competente possa essere stato posto nel nulla dalla legge istituiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (negli stessi termini Cass. 13439/2020), la cui efficacia sulle future controversie fa salvi i criteri ordinari di individuazione del giudice competente. 8.1.- Quanto al secondo motivo, esso è infondato per due ragioni: intanto è formulato come omesso esame o omessa motivazione, ma, a ben vedere, a pagina 3 il Tribunale chiaramente indica le ragioni per le quali la società ricorrente è tenuta al patto sulla competenza stipulato dalla sua dante causa, così che il fatto non è omesso né v'è difetto assoluto di motivazione.Inoltre, la ratio del Tribunale è fondata: la ricorrente è subentrata nei rapporti della dante causa, e nei contratti da quest'ultima stipulati con i suoi clienti, come previsto dal contratto allegato in atti e richiamato dal Tribunale, in cui si obbliga l'aggiudicatario a rispettare i contratti di ormeggio stipulati dalla precedente società di gestione, il che vuol dire che è subentrata anche nella clausola derogativa della competenza. 9.- Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Giudice di pace di Messina. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que