Italian Court dismisses appeal on procedural grounds regarding court costs and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Grazia Suriano's appeal against the Bari Court of Appeal's decision, which had dismissed her challenge to a lower court judgment. Suriano argued that the appellate court erred in calculating litigation costs due to a lack of specific hearing and failed to address her claims regarding the opposing party's lack of standing. The court held that the first ground was unfounded as document review constitutes a hearing phase, while the second ground was inadmissible for lacking specificity and failing to challenge the core reasoning on standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation affirms that document examination constitutes a hearing phase for cost purposes and rejects appeals that lack specific argumentation or fail to address the decisive points of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.15527-2021 proposto da: SURIANO MARIA GRAZIA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE DINOIA; - ricorrente - contro DI MOLFETTA ANTONELLA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SCIANANDRONE VINCENZO; - controricorrente contro DI MOLFETTA FRANCESCO, SURIANO FELICIA; - intimati - avverso la sentenza n. 642/2021 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere Relatore Dott.
Cristiano Valle, osserva quanto segue. Maria Grazia Suriano impugna, con ricorso affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 642 del 29/03/2021, che ha rigettato l'impugnazione proposta da Maria Grazia Suriano avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 77 del 17/07/2020 nei confronti della stessa Antonella Di Molfetta, di Francesco Di Molfetta e di Felicia Suriano. Resiste con controricorso Antonella Di Molfetta. Francesco Di Molfetta e Felicia Suriano sono rimasti intimati. La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. I due motivi di ricorso censurano la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 91 dello stesso codice di rito e dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 10/03/2014, nonché per omesso esame di fatto decisivo, e per illogicità della evidente e manifesta contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. La sentenza della Corte di Appello di Bari n. 642 del 29/03/2021 ha, nel rigettare l'appello proposto da Maria Grazia Suriano, condannato l'appellante alla rifusione delle spese in favore di Antonella Di Molfetta, che si era costituita in giudizio, al solo fine di far constatare la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto aveva rinunciato all'eredità del padre.
Ric. 2021 n. 15527 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- La liquidazione delle spese è stata effettuata con riferimento anche alla fase di trattazione e quindi per euro 3.500,00 per onorari, oltre 15% per spese generali e CPA e IVA. La difesa della ricorrente asserisce che la Corte territoriale abbia errato in quanto nella specie non vi era stata alcuna trattazione e, inoltre, il difensore di Antonella Di Molfetta aveva partecipato a una sola udienza, al fine di rappresentare la carenza di legittimazione passiva della propria assistita e si era, pertanto del tutto disinteressato dell'ulteriore corso della controversia.
Il primo motivo è infondato. E' costante l'affetmazione di questa Corte che la fase di trattazione si verifica in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un'udienza specificamente dedicata alla trattazione o all'istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione (Cass n. 20993 del 02/10/2020 Rv. 659152 — 01 e in precedenza, ma non massimata: Cass. n. 21743 del 27/08/2019): «In materia di Jpese di giustizia, ai lini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fuse istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto.».
La liquidazione delle spese è, peraltro, avvenuta sulla base di valori medi, in relazione al valore della controversia, risultante in oltre trentamila euro, tenuto conto dei parametri per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello di cui al d.m. n. 55 del 10/03/2014. Il primo motivo del ricorso è, pertanto, rigettato. Ric. 2021 n. 15527 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- Il secondo motivo è inammissibile, sia per carenza di specificità riducendosi a meno di una pagina, sia in quanto non coglie il punto decisivo della sentenza d'appello, che ha rigettato l'impugnazione della Suriano anche nei confronti di Antonella Di Molfetta sulla base della carenza di legittimazione passiva della stessa, in quanto ella aveva, in uno con il fratello, rinunciato all'eredità del padre Riccardo Di Molfetta e sul punto non è dato riscontrare alcuna carenza di motivazione (o di illogicità o contraddittorietà della motivazione) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, codice di rito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.
U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15`)/o„ oltre CA e PIA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 15527 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 2