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Ordinanza — n. 8412/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to procedural extinction after deadline failure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8412/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the interested party failed to submit the request for hearing by the statutory deadline. Although the case had been suspended under D.L. 119/2018, the extension expired without the taxpayer presenting their request for trial. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically, leaving the lower tribunal's decision in force.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a suspended tax proceeding expires without the interested party submitting a request for hearing, the litigation is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax appeal extinction procedural deadline failure suspension of proceedings D.L. 119/2018 litigation termination spese commerciali deduzione fiscale delle spese d'acquisizione deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15500-2018 proposto da: MAGGIORA MICHELE, nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante dell'Impresa Maggiora Sas di Maggiora Michele e C., ed i soci MAGGIORA MICHELE, MAGGIORA ERNESTO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RENZO COLOMBARO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 267/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 02/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente, anche nella sua qualità di socio accomandatario, ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha confermato la pronuncia della CTP di Asti, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzione coti non documentati; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio;

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Ro