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Ordinanza — n. 8411/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties agreed to expedited tax dispute settlement procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8411/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the parties signed a joint agreement to adopt the expedited tax dispute settlement procedure. Tre Esse Italia SRL had initially challenged a tax assessment before the Regional Tax Commission, but the controricorrente subsequently withdrew the appeal to join this simplified process. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased with a mutual compensation of legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 comma 2 e 3 del d.l. 119/2018; When parties to a tax dispute voluntarily agree to the expedited settlement procedure, the cassation appeal is extinguished with compensation of costs.

Parole chiave

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expedited tax settlement D.L. 119/2018 procedure extinguishment of appeal compensation of costs voluntary withdrawal agreement tax dispute resolution cessation of litigation lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, 7 comma 2 e 3 del d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018
Art. 380 bis cod. proc. civ.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio RITENUTO IN DIRITTO Ric.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 35160-2018 proposto da: TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA, 95, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO CICERCHIA; - ricorrente - contro MALANCONA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO ROITI 45, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MANNARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO COLLALT1; controricorrente - avverso la sentenza n. 2641/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIOA, depositata il 24/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. Nr 35160/2018 CONSIDERATO IN FATTO 1.Malancona Gabriella impugnava presso la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone l'avviso di accertamento con il quale la soc. Tre Esse Italia srl , concessionaria del Servizio di accertamento e di riscossione del Comune di Ferentino (Fr), richiedeva il pagamento dell'imposta TARSU per l'anno 2007.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando l'importo dell'imposta.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agente di Riscossione e, con appello incidentale, dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Lazio respingeva l'appello principale accogliendo quello incidentale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la soc. Tre Esse Italia srl affidandosi a due motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2018 n. 35160 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 1.Con il motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. I. 212/2000, 3 I 212/2000, 1 comma 162 I. 296/2006 in relazione all'art 360 1 comma nr 3 cpc. 2 Malancona ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt 6 e 7 comma 2 e comma 3 del d.l. 119/2018 convertito in legge 136/2018. 2.1 Alla luce di quanto sopra è stata depositato « atto di rinuncia al ricorso per Cassazione r.g. nr. 35160/2018 per adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversia tributarie pendenti ai sensi del d.l. nr 119/2018 e successive modifiche ed integrazioni», sottoscritto sia dalle parti che dai loro legali, con il quale Tre Esse Italia srl dichiara di rinunciare al ricorso per Cassazione e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Conformemente a tale richiesta, il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 febbraio Il Pre