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Ordinanza — n. 8403/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8403/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8403/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 29465 - 2020 R.G. proposto da: OLD ENGLAND s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 00156140345 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Ludovico Bazini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell'avvocato Camilla Bovelacci. RICORRENTE contro MARCHI MARGARET - c.f. MRCMGR53S51Z614L - TIBILETTI VERONICA - TBLVNC78P57G337P - TIBILETTI GIORGIO - TBLGRG82P12G337Y - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Monte Della Gioie, n. 13, presso lo studio dell'avvocato Caterina Valensise, che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Fabrizio Ferri li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Regesto Legislator

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art. 2955 cod. civ, art. 2957 cod. civ, art. 2959 cod. civ; Ordinanza — n. 8403/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. /q 4 D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome, all'evidenza, strettamente connessi, sono quindi - propriamente - inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'Appello di Bologna ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Parole chiave

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riconoscimento di debito astratto prova di pagamento danno ai creditori offesa al credito omissione della contabilità credito documentario

Disposizioni normative citate

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art. 2955 cod. civ
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2955 cod. civ.
art. 2957 cod. civ
26291 del 15.12.2009 (sentenza puntualmente richiamata dalla Corte di Bologna), ove in motivazione si legge testualmente: "Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ.
art. 2959 cod. civ
15303 del 5.6.2019 (del pari richiamata dalla Corte di Bologna), ove in motivazione si legge testualmente: "l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 cod. civ.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso n. 29465 - 2020 R.G. proposto da: OLD ENGLAND s.r.l. - c.f./p.i.v.a. 00156140345 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Ludovico Bazini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Quintino Sella, n. 41, presso lo studio dell'avvocato Camilla Bovelacci. RICORRENTE contro MARCHI MARGARET - c.f. MRCMGR53S51Z614L - TIBILETTI VERONICA - TBLVNC78P57G337P - TIBILETTI GIORGIO - TBLGRG82P12G337Y - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Monte Della Gioie, n. 13, presso lo studio dell'avvocato Caterina Valensise, che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Fabrizio Ferri li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRO RICORRENTI avverso la sentenza n. 688/2020 Corte d'Appello di Bologna, udita la resazione nella camer-à di rongiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto in data 6.7.2004 la "Old England" s.r.l. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Parma Margaret Marchi, Veronica Tibiletti e Giorgio Tibiletti, moglie, la prima, figli, gli altri, tutti eredi di Corrado Tibiletti, deceduto in data 1.1.1999. Esponeva che nel periodo compreso tra il 26.6.1993 ed il 1998 il dante causa dei convenuti aveva acquistato presso l'esercizio commerciale di essa attrice capi di abbigliamento, il cui corrispettivo, euro 25.396,70, era rimasto insoluto.

Chiedeva condannare i convenuti al relativo pagamento.

2. Si cmtituivano Margaret Marchi, Veroolea Tiblietti e Giorgio Tibiletti. Eccepivano la prescrizione ex art. 2955, n. 5, cod. civ. In via subordinata, contestavano nell'an e nel quantum l'avversa pretesa.

3. Con sentenza non definitiva n. 880/2011 il tribunale rigettava l'eccezione preliminare e disponeva come da separata ordinanza per l'ulteriore corso.

4. Proponevano appello Margaret Marchi, Veronica e Giorgio Tibiletti. Resisteva la "Old England"s.r.l.

5. All'esito dell'istruzione probatoria - nel giudizio di primo grado nelle more proseguito - con sentenza n. 556/2014 il tribunale rigettava la domanda dell'attrice.

6. Proponeva appello la "Old England" s.r.l. Resistevano Margaret Marchi, Veronica e Giorgio Tibiletti.7. Riuniti i gravami, con sentenza n. 688/2020 la Corte di Bologna rigettava ambedue gli appelli e compensava integralmente le spese del grado. Evidenziava la corte, con riferimento al gravame esperito avverso la sentenza non definitiva, che l'eccezione di prescrizione presuntiva era stata correttamente rigettata in dipendenza delle contestazioni di merito sollevate dagli iniziali convenuti. Evidenziava nondimeno, con riferimento al gravame esperito avverso la sentenza definitiva, che il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva non rendeva automaticamente certo e provato il credito azionato dall'attrice.

Evidenziava inoltre che la "Old England", all'uopo onerata, non aveva fornito alcuna prova del preteso credito, siccome aveva prodotto unicamente un elenco di merce asseritamente consegnata a Corrado Tibiletti priva di qualsivoglia sottoscrizione. Evidenziava ancora che, a fronte della richiesta di esibizione dei libri contabili, l'attrice aveva ammesso "che i crediti non sempre sono riportati nei libri contabili, specie se trattasi di privati" e, ulteriormente, che i testimoni escussi avevano reso dichiarazioni favorevoli ai convenuti.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Old England" s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Margaret Marchi, Veronica Tibiletti e Giorgio Tibiletti hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod proc. civ. di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

10. La s.r.l. ricorrente ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2955 cod. civ. Deduce che il tribunale aveva con la sentenza non definitiva respinto l'eccezione di prescrizione presuntiva in dipendenza delle contestazioni circa l'an ed il quantum dell'azionata pretesa formulate dagli originari convenuti. Deduce dunque che il rigetto dell'eccezione presuntiva di pagamento importa, contrariamente all'assunto della corte d'appello, che il credito deve reputarsi senz'altro certo e comprovato. Deduce quindi che la corte di merito non ha tenuto conto del comportamento processuale degli iniziali convenuti.

12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2955 cod. civ., l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che l'azionato credito deve reputarsi compiutamente dimostrato alla stregua del comportamento processuale degli iniziali convenuti, che nel sollevare invano l'eccezione presuntiva di pagamento hanno ammesso l'esistenza del debito e la sua mancata estinzione.

13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. /q 4 D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome, all'evidenza, strettamente connessi, sono quindi - propriamente - inammissibili ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte d'Appello di Bologna ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

14. Con valenza rispetto ad entrambi i motivi di ricorso va ribadito quanto questa Corte ha chiarito con la sentenza n. 26291 del 15.12.2009 (sentenza puntualmente richiamata dalla Corte di Bologna), ove in motivazione si legge testualmente: "Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 634/2001); in effetti, l'incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all'eccezione in questione che in tal caso non può essere riconosciuta, senza peraltro impingere nella proponibilità delle altre difese di merito sull'obbligazione stessa.

In sostanza la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 7277/2005, v. in motivazione)". Si badi che i surriferiti principi sono stati ulteriormente reiterati da questa Corte con l'ordinanza n. 15303 del 5.6.2019 (del pari richiamata dalla Corte di Bologna), ove in motivazione si legge testualmente: "l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2959 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 (Rv. 635826;

Sez. 2, Sentenza n. 26219 del 15/12/2009 Rv. 610971; Cass.634/2000)". E ribaditi ancora con la sentenza n. 32236 del 10.12.2019.

15. In questo quadro sono vane le censure addotte dalla s.r.l. ricorrente e le argomentazioni formulate a supporto con la memoria. Ovvero, segnatamente, la censura secondo cui, "qualora [la Corte d'Appello di Bologna] avesse più attentamente valutato il comportamento processuale dei convenuti, avrebbe rilevato non solo la contraddittorietà dello stesso (...), ma anche (...) l'espressa ammissione e riconoscimento del debito" (così ricorso, pag. 14). Ovvero, segnatamente, la censura secondo cui il comportamento processuale di controparte "è risultato incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata" (così ricorso, pag. 15).Ovvero, segnatamente, la censura secondo cui "la sentenza è gravemente viziata perché il credito risulta provato dal riconoscimento stesso espressamente fatto dai convenuti" (così ricorso, pag. 16). Ovvero, ulteriormente, le argomentazioni secondo cui il comportamento processuale del debitore è "sufficiente a far ritenere come riconosciuto il debito, in modo confessorio" (così memoria, pag.

4) e secondo cui non sussiste alcuna necessità "di dover provare il fatto costitutivo del debito quando è il debitore stesso a riconoscersi tale" (così memoria, pag. 6). Negli enunciati termini, ovviamente, non può ricever seguito alcuno la sollecitazione, del pari formulata in memoria (cfr. pag. 4), a rimettere gli atti alle sezioni unite di questa Corte.

16. Si rimarca, da ultimo, che gli esiti rilevanti ai fini del denegato riconoscimento dell'invocata ragione di credito sono stati dalla corte territoriale - lo si è anticipato - congruamente e compiutamente vagliati.

17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.r.l. ricorrente (e non già, evidentemente, la persona fisica del suo socio e liquidatore, così come si chiede in controricorso: cfr. pag.

15) va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, "Old England" s.r.I., a rimborsare ai controricorrenti, Margaret Marchi, Veronica Tibiletti e Giorgio Tibiletti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigli