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Ordinanza Interlocutoria — n. 8400/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case regarding INPS mandatory registration for occasional lawyer activities and sanction calculation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8400/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Fourth Section for further examination of the appeal against the Bari Court of Appeal's decision. The lower court rejected the lawyer's claim for negative obligation registration due to her high income and occasional practice, while imposing full sanctions for the missed contribution. The Court found the first ground regarding the omission to rule on prescription merited remittal, while the other grounds were deemed non-remittable.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 44 D.L. n. 269/2003; D.Lgs. n. 218/1997; The Court must remand a case when a ground for remittal is raised, even if other grounds are non-remittable, ensuring a complete review of the contested decision.

Parole chiave

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mandatory social security registration occasional professional activity contribution omission sanctions omitted ruling on prescription remittal to lower court INPS professional management lawyer contribution obligations rendita straordinaria senza limite di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 44 D.L. n. 269/2003
in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d'ufficio; il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 44 di.
D.Lgs. n. 218/1997
Art. 116, comma 8 e 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000
218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, comma 8 e 15 lett.
Art. 375 c.p.c.
art. 112 c.p
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29120 del 2021
Cass. n. 29120 del 2021 alle cui motivazioni qui si fa espresso rinvio), per cui non sussistono i presupposti per la definizione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA I NI1Era.k7 cu t k sul ricorso 13985-2020 proposto da: DE FINIS MIRELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell'avvocato MATTE() DI PUMPO, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; - ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; - intimato- avverso la sentenza n. 2300/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l' 08/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 0-Sk-1 partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALMI ORE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari, giudicando sugli appelli riuniti avverso due sentenze del Tribunale di Foggia, che avevano, rispettivamente, accolto integralmente la domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS (non essendo la parte iscritta alla Cassa forense) proposta dall'avvocata Mirella De Finis e l' opposizione ad avviso di addebito relativo ai contributi dovuti per l'iscrizione stessa, ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla professionista, che aveva lamentato la mancata valutazione dell'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, ed ha accolto l'appello principale dell'INPS, ritenendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in ragione della irrilevanza dell'occasionalità dell'attività forense espletata a fronte di un reddito dichiarato superiore ai 5000 curo; quanto alle sanzioni, ha ritenuto che il mancato versamento della contribuzione dovuta impedisse l'applicabilità della misura ridotta dell'omissione; avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'avvocato De Finis sulla base di tre motivi; l'INPS non ha opposto difese; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente alla fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo di ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d'ufficio; il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 44 di. n. 269/2003, sostenendosi una interpretazione del medesimo art. 44 secondo la quale sarebbe base imponibile solo l'eccedenza dei 5000 euro annui; Ric. 2020 n. 13985 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, comma 8 e 15 lett.

a) della legge n. 388 del 2000, in relazione all'accertamento della illegittimità dell'ammontare delle sanzioni essendo stata rigettata la richiesta di applicazione del regime per l'omissione contributiva, in presenza di incertezze applicative, anziché di quello della evasione; il terzo motivo del ricorso si riferisce a questione che questa sezione ha ritenuto rivestire rilievo nomofilattico (vd. Cass. n. 29120 del 2021 alle cui motivazioni qui si fa espresso rinvio), per cui non sussistono i presupposti per la definizione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso i