Cassation court remits case to ordinary section regarding correct start date for five-year contribution prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the ordinary section for a public hearing to decide on the correct start date for the five-year prescription period. The INPS argued that the omission of the 'Quadro RR' in tax declarations constituted a fraudulent concealment of debt, preventing the prescription from running. The court noted that while the lower court identified the start date as the payment deadline, it failed to consider a specific government decree that deferred this deadline until July 2010. Consequently, the court determined that the lower court did not fully address the legal issue of the prescription's commencement and ordered a remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935, 2941 n. 8 c.c.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The court must independently determine the correct start date for the prescription period based on statutory provisions, not party allegations, and must remit the case if the lower court fails to address the legal issue of the prescription's commencement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA L0 Cu sul ricorso 32435-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresentato e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro MOSCHELLA MARIA ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA TUPINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUIGI STURIALE; controrkorrente- avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.1a Corte d'appello di Torino, in accoglimento del ricorso incidentale proposto da Maria Elena Moschella, ha dichiarato la stessa non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito;
2. per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta alla controricorrente il 30.6.2015;
3. inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito;
4. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. Ric. 2020 n. 32435 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- CONSIDERATO CHE:
6. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31, I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011;
5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari;
6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.;
8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione specifica del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 30 giugno 2015;
9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato Ric. 2020 n. 32435 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine dì decorrenza della prescrizione dei contributi;
11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 2.12.21 e d l 12. TI • r • - M