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Ordinanza Interlocutoria — n. 8398/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section regarding contribution payment deadlines and prescription suspension. INPS claims fraud; court notes procedural issue requires public hearing. Case sent back for decision on prescription suspension.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8398/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The INPS appealed a Palermo Court of Appeal decision that declared contribution payments for 2009 prescribed due to a five-year lapse. The appellant argued that the debtor's failure to file the 'Quadro RR' tax form constituted fraudulent concealment, suspending the prescription period under civil code provisions. The Supreme Court identified a relevant procedural issue regarding the automatic determination of prescription start dates and remitted the case to the ordinary section for a public hearing to decide on the suspension of the deadline.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n. 8 c.c.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The court remits the case to the ordinary section for a public hearing to decide on the suspension of the prescription period due to fraudulent concealment, noting the need to examine the automatic determination of the prescription start date.

Parole chiave

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contribution prescription fraudulent concealment Quadro RR omission suspension of deadline remittal to ordinary section automatic determination INPS social security computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 n. 8 c.c.
30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.;
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.
Art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 del 1995
in relazione all'art. 2, comma 26 e ss.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla L. n. 111 del 2011
02-12-2021 -2- 1995, all'art. 18, comma 12, d.l.
art. 380 bis cod.proc.civ
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467
10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass.
Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123
32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
Ordinanza S.C. n. 6677 del 2019
Ordinanza S.C. n. 16986 del 2019
Ordinanza S.C. n. 30605 del 2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INI1E 0-1-c)co -c,)an 1c sul ricorso 31659-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVID1-1,.,NZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO mARrrATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro NICOSIA MILENA, dorniciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO VIZZINI; controricorrente avverso la sentenza n. 360/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritta la richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata INPS, per l'anno 2009, in relazione all'attività libero professionale svolta dalla controricorrente, quale avvocato iscritto all'albo ma non anche alla Cassa Forense, alla quale versava solo il contributo integrativo. Al riguardo, ha osservato come l'INPS avesse richiesto il pagamento dei contributi il 30.6.2015, decorso il termine quinquennale che decorreva dalla scadenza per il pagamento degli stessi e che, nella specie, andava fissato al 16.6.2010;

2. inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito;

3. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Milena Nicosia;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:

5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 del Ric. 2020 n. 31659 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011;

6. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari;

7. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.;

8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato specificamente la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato alla professionista in data 30 giugno 2015;

9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);

10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro Ric. 2020 n. 31659 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;

11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 2.12.21 e del, 12