Ordinanza Interlocutoria — n. 8396/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma delle sentenze di primo grado impugnate, ha dichiarato Cinzia Amato non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per gli anni 2009 e 2010, per l'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, per intervenuta prescrizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod.proc.civ, art. 2935 cod.civ, art. 380 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 8396/2022 — snciv · Corte di Cassazione: pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione Ric. 2020 n. 20027 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod proc. civ.
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la seguente ORDINANZA €ZLCCUTOcuTo PPS sul ricorso 20027-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIETTA CORETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - ricorrente - Contro AMATO CINZIA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA FALLICO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma delle sentenze di primo grado impugnate, ha dichiarato Cinzia Amato non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per gli anni 2009 e 2010, per l'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, per intervenuta prescrizione;
2. per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, in relazione ai contributi del 2009, la richiesta di pagamento pervenuta alla professionista 1'1.7.2015; del pari, ha giudicato non tempestiva, per i contributi del 2010, la nota dell'Inps, con richiesta di pagamento, inoltrata all'Avv. Amato il 22 giugno 2016, quando già era estinto il credito dell'Istituto;
3. inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, all'interno delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 e nel 2011, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. L'incertezza normativa, negli anni in oggetto, in ordine ai presupposti dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare Ric. 2020 n. 20027 sez. ML - ud. 16-11-2021 -2- di una legge di interpretazione autentica, dagli esiti tutt'altro che chiarificatori, come testimoniato dai successivi contrasti in ambito giurisprudenziale;
4. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e illustrato con memoria; la controparte ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. CONSIDERATO CHE:
6. con il primo motivo di ricorso l'INPS ha dedotto -a sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 cod.civ., dell'art. 2, commi 26-31, della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18 del d.lgs. nr. 241 del 1997, dell'art. 17 del DPR nr. 435 del 2001 e del DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato in G.U. del 14 maggio 2011, perché, in relazione alla contribuzione dovuta, per l'anno 2010, alla gestione separata, la Corte di merito avrebbe errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando lo slittamento, ad opera del DPCM cit., del termine per effettuare il versamento, al 6.7.2011;
7. con il secondo motivo l'INPS ha dedotto -ai sensi dell'art.360 nr.3 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, all'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. nella legge 6 luglio 2011 nr. 111, all'art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 ed all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, per avere la Corte territoriale escluso che l'omessa compilazione, nelle dichiarazioni presentate in relazione ai redditi del 2009 e del 2010, del «quadro RR», integrasse un occultamento doloso del debito e desse luogo alla sospensione del termine di prescrizione;
8. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso Ric. 2020 n. 20027 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- (anche) sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2009, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010;
9. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi, disposta, in relazione ad entrambe le annualità, per effetto dei d.P.C.M. del 10 giugno 2010 e del 12 maggio 2011, al 6 luglio successivo, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, anche per il 2009, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al professionista 1'1.7.2015;
10. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
11. nondimeno, considerato che il primo motivo di ricorso dell'I.N.P.S. riguarda unicamente la statuizione resa in relazione ai contributi del 2010 mentre il secondo motivo, relativo anche ai contributi del 2009, attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo (dei limiti) della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi;
12. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione Ric. 2020 n. 20027 sez. ML - ud. 16-11-2021 -4- in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod proc. civ.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 16.141..21, 13.12.21 12.1.22. Il Presi/ - Margherita DEl