Cassation court remits pension contribution case to another section due to lack of nomofilactic character.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the pension fund's appeal against a lower court ruling that denied a solidarity contribution to a retired commercialist. The fund argued for a ten-year prescription period, but the court found the legal issue lacked the necessary uniformity of interpretation to warrant a binding precedent. Consequently, the case was remitted to a different section for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12: When a legal question does not possess a nomofilactic character, the Court of Cassation must remit the case to another section rather than issuing a binding decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA ; tu, sul ricorso 14798-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro CHIERICI FRANCO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNA CAMPILII; - controricorrente - avverso la sentenza n. 883/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAFIORE. Rilevato in fatto che: La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 389 del 2019, ha rigettato appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Franco Chierici, titolare di pensione di vecchiaia anticipata, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2014 (pari ad Euro 26.608,53); la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta; avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste con controricorso Franco Chierici;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del Ric. 2020 n. 14798 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonchè artt. 3 e 38 Costi; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.
P.Q.M.
La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2021. Il residente Luci sposito (O -DEPÒSS-VATA IN CANCELetAk a», 1 5 MA