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Ordinanza Interlocutoria — n. 8393/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits pension contribution case to Fourth Section due to non-nomofilactic legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and remitted the case to the Fourth Section for decision. The appellant, a pension fund, argued that a solidarity contribution was wrongly withheld, citing specific statutes and claiming a ten-year prescription period instead of five. The court determined the legal question lacked the necessary nomofilactic character to be decided by the Sixth Section, necessitating transfer to the Fourth Section.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When a legal issue raised in cassation does not possess a nomofilactic character, the Sixth Section lacks jurisdiction to decide, and the case must be remitted to the appropriate Section for judgment.

Parole chiave

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nomofilactic character cassation jurisdiction prescription period pension contribution remittal of case Sixth Section Fourth Section assicurazione delle spese di cura

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: Ric.
D.Lgs. n. 509 del 1994
21-10-2021 /r -2- , con il primo motivo del ricorso, la Cassa ricorrente denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art.
L. n. 335 del 1995
22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art.
L. n. 296 del 2006
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art.
L. n. 147 del 2013
1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art.
L. n. 201 del 2011
1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art.
Art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R.
47 bis d.P.R. n. 639/1979
1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n.
art. 380-bis c.p
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26229/2014
Cass. n. 26303/2014
26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass.
Cass. n. 53/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA N le: R LO Cu lo ,2A sul ricorso 14657-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente glravvocato FRANCESCO GIAMMARIA; - ricorrente - contro DI TRIA MARIA MICHELE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ANNA BRIZZI, che la rappresenta e difende; controricorrente - 222» '.(U avverso l'ordinanza n. 218/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

DANIELA CALA FIORE. Rilevato in fatto che: La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 29 gennaio 2020 emessa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato la stessa Cassa a restituire a Di Tria Maria Michele, titolare di pensione di reversibilità, il contributo di solidarietà versato nel quinquennio 2009-2013 (pari ad Euro 6.225,05); la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza e, quindi, l'impugnazione priva di ragionevoli possibilità di essere accolta; avverso la sentenza del Tribunale di Roma e della citata ordinanza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste, con controricorso e successiva memoria, Di Tria Maria Michele;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: Ric. 2020 n. 14657 sez. ML - ud. 21-10-2021 /r -2- , con il primo motivo del ricorso, la Cassa ricorrente denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. 24 nonchè artt. 3 e 38 Cost; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata dovendosi ritenere decennale di prescrizione anziché quinquennale; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre