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Ordinanza — n. 8392/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late creditor's appeal regarding bankruptcy insinuation timing and interest reviviscence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8392/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by a mortgage lender against a bankruptcy court's refusal to admit a late claim. The lender argued that the statute of limitations should start from the curator's opposition to the distribution plan rather than the initial execution, and that their prior collection extinguished the debt. The court held that the lender remains obligated to formally insinuate the debt into the bankruptcy estate to secure their right to retain collected funds, and that the debt does not revive until the distribution plan is approved.

Regesto Legislator

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Art. 41 comma 2 d.lgs. 385/1993; Art. 52 legge fallimentare: The mortgage lender must formally insinuate the debt to the bankruptcy estate to secure the right to retain collected funds, and the debt does not revive until the distribution plan is approved.

Parole chiave

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bankruptcy insinuation mortgage lender rights statute of limitations debt reviviscence distribution plan approval late claim admission provisional collection credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art.
Art. 41 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385
267 e dell'art. 41 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, censurando il de- creto impugnato per aver ancorato la decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art.
Art. 52 della legge fallimentare
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. III, 28/09/2018, n. 23482
Cass., Sez. III, 28/09/2018, n. 23482; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 30/03/2015, n. 6377
23482; Cass., Sez. I, 30/03/2015, n. 6377; 11/10/2012, n.
Cass., Sez. I, 11/10/2012, n. 17368
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19421/2021 R.G. proposto da IQERA ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Luca Polve- rino, in qualità di mandataria della BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Consolo, con domicilio eletto in Roma, via C. Monteverdi, n. 16; - ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA SARDINIA DOMUS DI LAI STEFANO & C. S.A.S. E DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPOSABILE LAI STEFANO, in persona del cura- tore p.t. Dott. Matteo Puddu, rappresentato e difeso dall'Avv.

Giampiero Tronci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Cagliari depositato il 17 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che l'Iqera Italia S.p.a., in qualità di mandataria della Banca Na- zionale del Lavoro S.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il decreto del 17 giugno 2021, con cui il Tribunale di Cagliari ha ri- gettato l'opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della Sardinia Domus di Lai Stefano & C. e del socio illimitatamente respon- sabile Stefano Lai, avente ad oggetto l'insinuazione tardiva di un residuo cre- dito di Euro 214.581,67, derivante da un contratto di mutuo fondiario stipu- lato il 5 febbraio 2008 con Stefano Lai, ivi compreso l'importo di Euro 205.607,00 già riscosso nell'ambito di una procedura di espropriazione im- mobiliare promossa nei confronti del debitore in epoca anteriore alla dichia- razione di fallimento, e dichiarata improcedibile su istanza del curatore, e l'importo di Euro 8.785,79, assegnato all'opponente nel progetto di distribu- zione del ricavato della vendita nell'ambito della medesima procedura esecu- tiva; che il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 101 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 41 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, censurando il de- creto impugnato per aver ancorato la decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art. 101 cit. alla data della comunicazione inviata dal curatore ai sensi dell'art. 92 della legge fall., anziché a quella in cui il credito di essa ricorrente, estintosi a seguito dell'incasso della somma riscossa nell'ambito della procedura esecutiva, era tornato in vita per effetto dell'opposizione del curatore all'approvazione del progetto di distribuzione; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 101 della legge fall. e degli artt. 1175, 1176 e 1218 cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il ritardo nella proposizione dell'istanza d'insinuazione fosse imputabile ad essa ricorrente, senza tener conto dell'affidamento da essa riposto in ordine all'intervenuta estinzione del proprio credito per effetto del versamento effettuato dall'ag- giudicatario nell'ambito della procedura esecutiva, e del conseguente difetto d'interesse a proporre l'istanza d'insinuazione; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni intimamente connesse, sono infondati; che correttamente, infatti, il decreto impugnato ha ritenuto che la do- manda tardiva, presentata il 22 ottobre 2019, fosse stata proposta dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 101 della legge fall., ancorandone la decorrenza (non già alla data del 24 luglio 2017, in cui la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di cui all'art. 92 della legge fall., ma, come previsto dal primo comma dell'art. 101 cit.) alla data del 30 ottobre 2017, in cui era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo, anziché a quella del 3 ottobre 2019, in cui il curatore del fallimento era intervenuto nella procedura di espro- priazione immobiliare promossa in epoca anteriore alla dichiarazione di falli- mento, opponendosi alla prosecuzione della stessa e determinandone quindi la dichiarazione d'improcedibilità, ai sensi dell'art. 107, sesto comma, della legge fall.; che, come già ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 41, comma secondo, del d.lgs. n. 385 del 1993, nel prevedere che il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successi- vamente alla dichiarazione di fallimento del debitore, deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 legge fall., ma non anche alla norma imperativa di cui all'art. 52 legge fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni ese- cutive, dev'essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare; che l'istituto mutuante non è pertanto dispensato dall'onere d'insinuarsi al passivo (sancito espressamente, a seguito della riforma della legge falli- mentare, anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 legge fall.) al fine di poter esercitare il diritto di trattenere definitivamente, nei limiti del quantum spettante a ciascun creditore concorrente all'esito del piano di ri- parto in sede fallimentare, le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazione in sede esecutiva (cfr.

Cass., Sez. III, 28/09/2018, n. 23482; Cass., Sez. I, 30/03/2015, n. 6377; 11/10/2012, n. 17368); che, in quanto avente carattere provvisorio, la riscossione diretta da parte dell'istituto mutuante delle somme ad esso dovute, sull'importo ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato, non comporta l'estinzione del relativo cre- dito, quanto meno fino al momento in cui il diritto di trattenerle non trovi definitivo riconoscimento, per effetto dell'approvazione del progetto di ripar- tizione predisposto nell'ambito della procedura fallimentare, che ne preveda l'assegnazione totale o parziale in favore del medesimo istituto, con la con- seguenza che deve escludersi da un lato la carenza d'interesse del creditore a proporre nelle more la domanda di ammissione al passivo, e dall'altro la prospettata reviviscenza del credito per effetto dell'opposizione del curatore alla prosecuzione della procedura esecutiva; che il decreto impugnato non merita pertanto censura, neppure nella parte in cui ha ritenuto che l'affidamento riposto dall'opponente in ordine alla efficacia definitiva dell'assegnazione delle somme riscosse ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 costituisse una circostanza idonea ad escludere l'imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda tardiva di ammis- sione al passivo; che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-b