Ordinanza — n. 8352/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9764 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da SCANDISUD di Giulio Veneruso & C. s.r.l. - RICORSO NON DEPOSITATO AL 3/04/2019; -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5904/24/18, depositata in data 15 giugno 2018, non notificata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis c.p, art. 369 c.p, art. 156 c.p; Ordinanza — n. 8352/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. SCANDISUD di Giulio Veneruso & C. s.r.l. in data 15 gennaio 2019 notificava all'Agenzia delle entrate- Riscossione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Campania, n. 5904/24/18, depositata in data 15 giugno 2018, pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartella di pagamento emessa ai fini Ici, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2008.
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9764 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da SCANDISUD di Giulio Veneruso & C. s.r.l. - RICORSO NON DEPOSITATO AL 3/04/2019; -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5904/24/18, depositata in data 15 giugno 2018, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. SCANDISUD di Giulio Veneruso & C. s.r.l. in data 15 gennaio 2019 notificava all'Agenzia delle entrate- Riscossione ricorso per cassazione avverso la sentenza della Campania, n. 5904/24/18, depositata in data 15 giugno 2018, pronunciata nel giudizio di impugnazione di cartella di pagamento emessa ai fini Ici, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2008.
Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 3.4.2019, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimata non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017;
Cass. 41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., sez. un., n. 4315 del 2020; n. 1343 del 2019).
P.Q.M.
dichiara il ricorso improcedibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito. Roma, così deciso in data 23.2.2022 Il 4esiden1e I Mi 4uro Mo c• ._j i. , DEPCSIT7(..) IN CANC