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Ordinanza — n. 8350/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court sentence voided for apparent lack of reasoning regarding IRPEF and VAT refund denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8350/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal and voided the Regional Tax Commission's decision due to apparent lack of reasoning. The taxpayer argued the lower court failed to explicitly state the logical criteria used to deny the 2006 and 2007 tax refund request. The court held that such a failure violates constitutional obligations and requires remanding the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c.; Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: A tax court judgment is void if it exhibits apparent lack of reasoning, failing to explicitly articulate the logical criteria and evidentiary framework that led to the decision.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax refund denial IRPEF and VAT void tax judgment remand for new exam arretrati d'imposta compensazione della rendita detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c.
La Pietra con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Lav., 20 giugno 2019, n. 16595
Cass., Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 22598
16595), tale da comportare inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 22598) e da essere incompatibile con l'obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19677
22598) e da essere incompatibile con l'obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19677; si veda in argomento anche Cass.
Cass. n. 3819 del 14/02/2020
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28836/2020 proposto da GABRIELE LA PIETRA rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Innocenzo Calabrese (PEC: innocenzo.calabrese@pec.avvocatinola.it); - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@legalmail.avvocaturastato.it ) - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2498/15/2020 depositata in data 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero il silenzio rifiuto formatosi a fronte di una istanza di rimborso di IRPEF ed IVA 2006 e 2007; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; la CTR accoglieva l'appello; - ricorreva a questa Corte il sig.

La Pietra con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell'art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere al CTR motivato in modo apparente e apodittico la propria statuizione; - il motivo è fondato; - giova ricordare che la nullità della sentenza ricorre sia nell'ipotesi di assenza di motivazione, sia di motivazione apparente, sia di manifesta ed irriducibile contraddittorietà, sia infine in caso di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez.

Lav., 20 giugno 2019, n. 16595), tale da comportare inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2013, n. 22598) e da essere incompatibile con l'obbligo costituzionale di motivazione (Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2015, n. 19677; si veda in argomento anche Cass. n. 3819 del 14/02/2020); - la pronuncia impugnata, effettivamente, come si evince dalla sua lettura, rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento: non vi è alcuna esplicitazione del quadro probatorio e delle ragioni poste alla base della valutazione delle risultanze processuali, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito per giungere a decisione; - conseguentemente, il primo motivo va accolto; il secondo motivo è assorbito nella decisione del motivo che precede;

Cons. Est. Roberto Succio - 2 - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, i