Italian tax court dismisses appeal claiming lack of motivation in DOCFA land tax assessment. Court rejects argument that additional land requires detailed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a land tax assessment. The agency argued the lower court erred by rejecting its claim that the assessment lacked sufficient motivation, citing a change in the property's factual situation. The court ruled that while additional land necessitates deeper explanation, the existing procedural framework was correctly applied, and the appeal was therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 c. 1 L. 241/1990; Art. 7 c. 1 L. 212/2000: In DOCFA land tax assessments, the obligation of motivation is satisfied by objective data unless the taxpayer's facts were disregarded or the value change stems from a factual alteration rather than mere technical revaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28772/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@legalmail.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro Sa S.M.A.S.I.L.ViTi persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Agosta (PEC: giusenspeagosta0ordineavvocatiroma.org ); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 728/02/2020 depositata in data 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in cat. d/8 a seguito di procedura DOCFA; la CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio appellava detta pronuncia; la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la S.M.A.S.I.L. s.r.l. resiste con controricorso e ha depositato memoria;
Considerato che: - l'unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 c. 1 della L. n. 241 del 1990 dall'art. 7 c. 1 L. n. 212 del 2000 nonché delle principali norme regolanti il Catasto Edilizio Urbano quali il r.d.l. n. 652 come convertito in Legge e successive modificazioni e integrazioni, il d.P.R. n. 1142 del 1949, l'art. 11 del d. L. n. 70 del 1988 come convertito in Legge per avere erroneamente la CTR ritenuto l'atto impugnato carente di motivazione; il motivo è privo di fondamento; - infatti costituisce orientamento consolidato di questa Corte che «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del Cons. Est.
Roberto Succio - 2 contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. Ric. 2020 n. 06261 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- 23237 del 31/10/2014; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; Cass. ez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019, in ultimo Civile Ord. Sez. 6 Num. 30124 Anno 2021); le predette esigenze di motivazione dell'accertamento sono state ravvisate, ad esempio, nell' ipotesi di rideterminazione del numero dei vani catastali dell'immobile, quale caso non di una mera diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto di cui alla dichiarazione del contribuente, ma di mutamento di questi ultimi, trattandosi di un parametro in grado di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento ( Cass.
Sez. 5, Ordinanza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12278 del 10/05/2021). Presupposti che, tanto più, ricorrono nel caso di specie, nel quale la stessa Agenzia ammette di aver considerato, ai fini della quantificazione della maggiore rendita, anche beni ("l'area esterna e due tettoie non computate nella dichiarazione Do.C.Fa" - pag. 5 del ricorso per cassazione) ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente valorizzati e dichiarati dalla contribuente, la cui presenza ha reso necessaria la modifica della rendita; - si tratta certamente di un mutamento della situazione di fatto che rendeva necessaria, sul punto, una motivazione più approfondita diversa e ulteriore rispetto alla semplice diversa valutazione tecnica nella quale l'Amministrazione può esercitare il proprio potere di controllo; - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m.
Cons. Est. Roberto Succio - 3 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccomben