Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8347/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for retrying merits on unraised grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision regarding a charitable foundation's property valuation. The agency argued the lower court violated procedural rules by considering functional suitability of the property without the foundation raising it, and misapplied tax classification laws. The court found the functional suitability issue was properly raised in the first instance and the second ground sought a prohibited merits review, thus dismissing the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 4: The court dismisses an appeal when the contested decision is based on grounds not raised by the party, or when the appeal requests a review of the merits which is not permitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal procedural violation merits review prohibition unraised grounds property valuation valore ufficiale stima fiscale immobiliare esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c. n. 4
Considerato che: - il primo motivo di ricorso ex art. 360 c.
Art. 360 c.p.c. n. 3
Considerato che: - il primo motivo di ricorso ex art. 360 c.
Art. 112 c.p.c.
deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Art. 10 L. n. 1249 del 1939
deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 1249 del 1939, degli artt.
Artt. 4, 6, 8 e 10 del r.d.l. n. 654 del 1939
Art. 8 del reg.to per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142 del 1949
654 del 1939, dell'art. 8 del reg.to per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n.
art. 112 c.p
deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28744/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rnn@legalmail.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro FONDAZIONE SANT'ANDREA ONLUS - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 740/25/2020 depositata in data 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a a seguito di procedura DOCFA; - la CTP di Bergamo accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; la CTR rigettava l'impugnazione; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la contribuente ONLUS è rimasta qui intimata;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR annullato l'atto impugnato sulla base di motivi non sollevati dalla contribuente nel proprio ricorso introduttivo del giudizio; - il motivo è privo di fondamento; invero, dall'esame del ricorso di primo grado, versato in atti, si evince come la questione relativa alla idoneità funzionale del bene ad essere utilizzato nell'esercizio dell'attività solidale della ONLUS sia stata effettivamente e adeguatamente posta di fronte alla CTP; - il secondo motivo ex art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 L. n. 1249 del 1939, degli artt. 4,6,8 e 10 del r.d.l. n. 654 del 1939, dell'art. 8 del reg.to per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano n. 1142 del 1949 per avere la CTR errato nel ritenere "generiche e inconferenti" le considerazioni poste dall'Ufficio alla base della motivazione dell'atto impugnato, avendo l'Amministrazione dato prova delle caratteristiche di fatto che legittimavano la diversa classificazione dell'immobile de quo nel gruppo delle categorie speciali e non ordinarie; - il motivo è inammissibile; nel concreto esso sollecita la Corte a un riesame del merito, qui non consentito; - conseguentemente, il ricorso va rigettato;

Cons. Est. Roberto Succio - 2 non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell'intimato contribuente; p.q.m. rigetta il ricorso. Così deciso i