Tax court appeal dismissed for lack of specific reasoning in DOCFA rental assessment case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision that annulled a rental assessment notice. The taxpayer argued the lower court failed to provide adequate reasoning for its ruling on the DOCFA procedure. The court found the appeal admissible because the lower court had indeed relied on generic criteria without specific technical justification for the valuation differences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 L. 212/2000; Art. 1 c. 3 D.M. 701/1994: In DOCFA rental assessments, motivation is satisfied by objective data unless factual elements differ, requiring specific justification to protect defense rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28742/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente - Contro FRANCO MASINO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Pietro Piciocchi (PEC: pietro.piciocchi@ordineavvgenova.it ); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 305/03/2020 depositata in data 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a seguito di procedura DOCFA; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il contribuente; la CTR accoglieva l'appello; - l'Amministrazione Finanziaria ricorre a questa Corte con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il sig. Masino; Considerato che: il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all'art. 1 c. 3 del d.M. n. 701 del 1994 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto privo di motivazione l'atto impugnato; - ritiene il Collegio che il motivo proposto, nella sua concreta articolazione, sia invero ammissibile, in quanto adeguatamente indirizzato a colpire la ratio decidendi: il giudice dell'appello ha infatti annullato l'atto impugnato in quanto fondato su un generico criterio sintetico/comparativo e in forza di presunte stime eseguite ma non trascritte o allegate ad esso; in sostanza ha quindi ritenuto motivato l'atto impugnato; - venendo quindi al contenuto della censura così proposta, la stessa risulta fondata; - la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che in tema di procedura c.d.
DOCFA questa Corte ritiene costantemente, sul punto, (tra le moltissime, vedasi Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa Cons. Est.
Roberto Succio - 2 valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso..(Cass 31809/18- Cass 12777/18). pertanto, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Rom