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Ordinanza — n. 8343/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to nullity of lower court judgment for addressing a different case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8343/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the Regional Tax Court's appeal judgment null and void because it addressed a different legal proceeding than the one under review. The appellant argued the lower court violated procedural rules by citing a distinct judgment in its reasoning, while the tax authority resisted the claim. The court ruled that this contradiction rendered the decision legally non-existent, necessitating a remand for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.c.; Art. 360 c.p. 1 n. 4 c.p.c.: A judgment is null if its reasoning refers to a different proceeding, creating a contradiction that proves the non-exercise of jurisdiction.

Parole chiave

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nullity of judgment contradictory reasoning different proceeding non-exercise of jurisdiction remand for new trial tax appeal procedural nullity opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.c.
Spallone; la CTR rigettava l'appello; - ricorreva a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 161 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c.p. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.
art. 161 c.p
Spallone; la CTR rigettava l'appello; - ricorreva a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 161 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 6162, 17 marzo 2014
è evidente quindi la contraddittorietà sussistente - a tal ragione - tra l'impugnazione proposta e la motivazione; - ciò comporta l'inesistenza giuridica o nullità radicale del provvedimento per l'incompiuto esercizio della giurisdizione (Cass.n. 6162, 17 marzo 2014; Cass.
Cass. n. 30067, 29 dicembre 2011
6162, 17 marzo 2014; Cass. n. 30067, 29 dicembre 2011; Cass.
Cass. Ord. Sez. 6 n. 20082 Anno 2017
30067, 29 dicembre 2011; Cass. Ord. Sez. 6 n. 20082 Anno 2017); - conseguentemente, il primo motivo va accolto; i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo che precede; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27951/2020 proposto da SPALLONE ALFREDO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Sandro Bottoni (PEC: avvbottoniOpec.avvocaticassino.it ); - ricorrente - Contro ,bsecf>5 ì OAJ C-- AGENZIA DELLE ENTRATE-Vin persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm(ffimailcert.avvocaturastato.it ) - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 409/17/2020 depositata in data 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso una intimazione di pagamento derivante da una precedente cartella di pagamento per Irap e irpef 2005; - la CTP dichiarava inammissibile il ricorso; gravava tal pronuncia di appello il sig.

Spallone; la CTR rigettava l'appello; - ricorreva a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 161 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso una sentenza nulla in quanto difettosa degli elementi essenziali, riferendosi la pronuncia impugnata ad altro giudizio; - il motivo è fondato; - come si evince dalla lettura della sentenza gravata, uno degli atti impugnati e la motivazione della stessa sono evidentemente relativi a diverso giudizio;

è evidente quindi la contraddittorietà sussistente - a tal ragione - tra l'impugnazione proposta e la motivazione; - ciò comporta l'inesistenza giuridica o nullità radicale del provvedimento per l'incompiuto esercizio della giurisdizione (Cass.n. 6162, 17 marzo 2014; Cass. n. 30067, 29 dicembre 2011; Cass. Ord. Sez. 6 n. 20082 Anno 2017); - conseguentemente, il primo motivo va accolto; i restanti motivi sono assorbiti nella decisione del motivo che precede; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Cons. Est. Roberto Succio - 2 Così deciso in Roma, il 23 febbr