Cassation Court corrects a material error in its 2019 order regarding which appeal was accepted and which was absorbed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the request to correct a material error in its 2019 order regarding the disposition of two appeals. The Agency of Revenue argued that the order incorrectly stated the principal appeal was accepted while the incidental one was absorbed, whereas the facts showed the opposite. The Court ruled that the error was evident from the order's reasoning and the attached evidence, mandating a correction to reflect the true legal outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 1-bis d.l. n. 168/2016: When a judgment contains a clear material error in its operative part contradicting the reasoning, the court must correct the error to ensure the decision reflects the actual legal disposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE Sul ricorso iscritto al numero 6804 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Negozio s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. - intimato- avverso l'ordinanza n. 232/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata in data 8/01/2019; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
Fatto e Diritto Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Nel procedimento definito con la ordinanza di questa Corte n. 232 del 2019 depositata in data 8.1.2019, l'Agenzia delle entrate ha avanzato istanza di correzione di errore materiale della ordinanza medesima nella parte in cui, in dispositivo, è stato affermato "accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale" in luogo di "accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale".
L'intimata società non ha svolto attività difensiva. Il ricorso va accolto. Invero, dalla copia autentica della ordinanza n. 232 del 2019 allegata al ricorso si evince che - a fronte della sentenza della CTR della Calabria n.1412/1/2017 depositata il 23.5.2017 che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia avverso la decisione di primo grado, con compensazione delle spese processuali - questa Corte ha ritenuto:
a) fondato il ricorso incidentale dell'Ufficio in ordine alla asserita tardività dell'appello per costituire prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di gravame per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. la produzione dell'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle poste (nella specie, l'Agenzia appellante aveva depositato le distinte riportanti l'elenco delle raccomandate consegnate per la notifica il 29 ottobre 2015 e il 5 novembre 2015, come attestato da timbro dell'Ufficio postale, tra le quali risultavano quelle relative all'atto di appello destinato al legale rappresentante e al difensore della società contribuente, con conseguente tempestività dello stesso, essendo stata la sentenza di prime cure depositata il 14 luglio 2015);
b) assorbito il ricorso principale della società in ordine alla disposta compensazione delle spese così statuendo in motivazione " Il ricorso incidentale va dunque accolto. Resta assorbito l'esame del ricorso principale, concernente il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle spese del giudizio di impugnazione. In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame" (pag. 4). Risulta palese l'errore materiale in cui è incorsa la Corte nell'affermare in dispositivo "accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale" in luogo di "accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale".
Ne consegue che va disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza n. 232 del 2019 depositata in data 8.1.2019, nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, è statuito "accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale" in luogo di "accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale".
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione degli errori materiali contenuti nella ordinanza n. 232 del 2019 depositata in data 8.1.2019, nella parte in cui, in dispositivo, è statuito "accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale" in luogo di "accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale". Poi Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della integrazione così disposta. Roma 23 febbraio 2022 DEPOSI