Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding industrial building classification as non-autonomous.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to classify a specific industrial facility under category E rather than D. The taxpayer argued the building lacked the necessary functional and economic autonomy to be classified as an industrial unit, while the tax agency contended it should be treated as a special industrial site. The court upheld the lower court's ruling, affirming that the structure was merely accessory and instrumental to the main plant, thereby lacking independent economic utility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006; Art. 8, reg. per la formazione del catasto edilizio urbano (r.d. 1142/1942): Buildings classified as E cannot be considered industrial if they lack functional and economic autonomy, being merely accessory to the main facility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11422-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), UFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; fiCOtteilte - Contro SNAM RETE GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell'avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE DE GIROLAMO; - C011tfOlíCOlTente - avverso la sentenza n. 4049/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia - Brescia che ha confermato la pronuncia della CTP di Brescia, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di classamento catastale; che la parte contribuente SNAM rete gas ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che viene proposto unico motivo di ricorso; che con l'unico motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2, comma quarantesimo, d.l. n. 262/2006 e dell'art. 8 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano di cui al r.d. 1142/1942, nella sostanza per non aver applicato la categoria "D" ad un opificio speciale, qual è quello gestito dalla contribuente; che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali "E/1", "E/2", "E/3", "E/4", "E/5", "E/6" ed "E/9" non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, Ric. 2020 n.11422 sez.
MT - ud. 22-02-2022 -2- qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 40 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697;
Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230). Nella specie, anche alla luce degli atti menzionati in motivazione, la CTR si è uniformata al principio enunciato, avendo escluso che il fabbricato predisposto per il punto di intercettazione di linea e derivazione della condotta del metanodotto abbia autonomia funzionale e reddituale, in quanto opera meramente accessoria e strumentale al funzionamento dell'impianto; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento /00, oltre Ric. 2020 n. 11422 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO Simona DEPOSATATO e Th IN CANCELLERIA j' r