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Decreto — n. 8321/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, declaring proceedings extinguished under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 8321/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished via a decree following the appellant's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Cuie Mele Corrado, had previously challenged the Second Instance Court of Bari's judgment against the respondent, Saponaro Luigia, but subsequently renounced the legal action. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the case without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A party's valid withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, obviating the need for a substantive judgment on the underlying dispute.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code decree of extinction appellant renunciation termination of litigation no costs awarded spese professionali deducibili

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law 68 of 2016 converted into Law 197/16
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Testo completo

TO RG 37364/2019 Roma, 215 (*A) -27 sul ricorso proposto da: Cuie MELE CORRADO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Massimo Mastronardi, come da procura in atti; RICORRENTE contro: SAPONARO LUIGIA INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Bari nr. 2119/2019 depositata in data 14.10.2019 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. ILCArt~trtM DEPOSITATO 1t4