Cassation court dismisses appeal claiming national travel rights from regional street vending permit under D.Lgs 114/1998.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Giuseppe Macrì's appeal against a Rome City Council administrative fine for street vending outside Campania. Macrì argued that the regional permit authorized nationwide travel, while the Council maintained the permit strictly covers the regional territory. The court ruled that the statutory text explicitly limits the authorization to the regional area, treating the national fair exception as a rare derogation rather than a general right.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28, comma 3; Art. 28, comma 6, d.lgs. n. 114/1998: The authorization for street vending on public areas issued by a municipality under regional regulations abilitates the holder to exercise the activity itinerantly only within the regional territory, with national participation in fairs constituting a specific and justified exception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13947-2021 proposto da: MACRÌ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI GALLESE 6, presso lo studio dell'avvocato FILADELFO DE MARCO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINA DI LUCCIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13280/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/11/2020; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 13947/2021 Numero sezionale 1809/2022 Numero di raccolta generale 8248/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che il Relatore ha formulato la seguente proposta: <<ritenuto che il Tribunale di Roma, investito dell’impugnazione proposta da Giuseppe Macrì contro la sentenza del Giudice di pace, il quale ne aveva rigettato l’opposizione avverso la determinazione dirigenziale di Roma Capitale, con la quale era stata inflitta all’opponente la prevista sanzione amministrativa, in relazione alla violazione degli artt. 28 e 29 d. lgs. n. 114/1998, per avere esercitato commercio itinerante in Roma, al di fuori della Regione Campania, che aveva rilasciato il permesso, salvo a ridurre la predetta sanzione al minimo; che l’insoddisfatto appellante propone ricorso sulla base d’unitaria censura e che l’intimata resiste con controricorso; osserva Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 28, d. lgs. n. 114/1998, chiedendo affermarsi che “l’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998, abilita il titolare all’esercizio dell’attività su tutto il territorio nazionale”.
La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. Dispone il comma terzo del predetto articolo. “L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale”. Il significato letterale della disposizione normativa risulta del tutto palese e, in esatta linea con il complessivo assetto della materia, fa coincidere il territorio per il quale il titolare dell’autorizzazione viene abilitato all’esercizio del commercio itinerante con i confini regionali.
L’autorizzazione in parola, invero, viene rilasciata dall’autorità comunale, nel rispetto della normativa e, più generale disciplina regionale. Risulta Ric. 2021 n. 13947 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 13947/2021 Numero sezionale 1809/2022 Numero di raccolta generale 8248/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 chiaro, di conseguenza, che la verifica della compatibilità del rilascio con il pubblico interesse riguardi, appunto, il solo territorio regionale.
Il successivo sesto comma recita: “L'autorizzazione all'esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale”. La norma sopra riportata, al contrario di quel che assume il ricorrente, rappresenta una deroga eccezionale al limite di cui s’è detto. Deroga giustificata dalla contingente occasionalità dello “sconfinamento” e, per altro verso, dallo scopo di favorire occasioni di proficuo commercio, in concomitanza con eventi episodici, circoscritti nel tempo, il cui impatto sul territorio risulta avere formato previo oggetto di positiva analisi da parte della p.a.>> e che il ricorrente ha depositato memoria; considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria;
P.Q.M.
rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente (Lorenzo Orilia) Ric. 2021 n. 13947 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .