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Ordinanza — n. 8232/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8232/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8232/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17753-2021 proposto da: BERTARELLI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA, 158, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FURFARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA LETIZIA; - ricorrente- contro DARI FULVIO, DARI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA AMBROSIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINA GRILLO SPINA; - controricorrenti - contro DARI SERGIO, DARI ARMANDO, DARI MARIO, DARI FERNANDO, DARI PATRIZIA, DARI MARCELLO, DARI F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 8232/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Parole chiave

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rivendicazione della proprietà contestazione della realizzazione acquisto del possesso azione di manutenzione diritto esclusivo nella comproprietà prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17753-2021 proposto da: BERTARELLI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DI FRANCIA, 158, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FURFARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANA LETIZIA; - ricorrente- contro DARI FULVIO, DARI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA AMBROSIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINA GRILLO SPINA; - controricorrenti - contro DARI SERGIO, DARI ARMANDO, DARI MARIO, DARI FERNANDO, DARI PATRIZIA, DARI MARCELLO, DARI F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17753/2021 FIORELLA, DARI GIOVANNI, DARI ITALO, DARI QUINTILIA, Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 8232/2022 SPURIO BARBARA, BUCCI AUGUSTA; Data pubblicazione 14/03/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 6553/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; il relatore ha formulato Las seguente proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale dichiarò proprietari per usucapione Liliana, Armando e Fortunata Dari di taluni immobili intestati Mario, Gina, Armando, Italo, Fernando, Sante, Quintilia, Sergio, Giovanni, Fiorella, Patrizia Dari, Rosaria Colicchio e Augusto Bucci; rigettando, a un tempo, la domanda dell’interveniente Bruno Bertarelli, il quale, a sua volta, pretendeva di avere egli usucapito taluni beni immobili facenti parte del compendio; - La Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione avanzata dal Bertarelli; - l’insoddisfatto appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi; - resistono con controricorso Fulvio e Natalia Dari, anche quali eredi di Armando Dari e Fortunata Dari, anche nella qualità di erede di Liliana Dari; osserva 1.

Con il complesso censuratorio, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1142, 1158, 2733 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente contesta la decisione d’appello per avere reputato sussistere il possesso ultraventennale utile all’usucapione in favore degli originari attori, in particolare contestando il vaglio probatorio e l’apprezzamento della condotta processuale di essi attori (valutata dal Giudice ammissiva e, in parte, confessoria). 1.2. L’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17753/2021 Numero sezionale 1814/2022 La critica nel suo insieme è irrilevante, non avendo attitudine, a ipotizzarla in tesi Numero di raccolta generale 8232/2022Data pubblicazione 14/03/2022 fondata, a incidere sulla posizione del ricorrente.

Costui, in vero, solo da una critica vincente che riguardi la sua posizione (cioè che abbia attitudine ad aggredire la sentenza d’appello nella parte in cui nega che il medesimo abbia provato di avere posseduto utilmente per il tempo di legge una parte del compendio immobiliare) potrebbe ottenere il bene della vita preteso. In assenza di contestazione che investa la propria posizione egli non ha interesse che lo legittimi all’impugnazione, che spetta solo ai proprietari risultati soccombenti.

2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>.

Il Collegio, lette le memorie depositate, non ravvisa ragioni per discostarsi dalle suesposte considerazioni. Il soccombente ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17753/2021 Numero sezionale 1814/2022 dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento Numero di raccolta generale 8232/2022Data pubblicazione 14/03/2022 delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. Il Presidente (Lorenzo Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G