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Ordinanza — n. 8195/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; Revenue Agency wins on DOCFA rent adjustment duty to motivate.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8195/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Revenue Agency successfully appealed the Regional Tax Commission's decision regarding a property rent adjustment under the DOCFA procedure. The Commission had rejected the taxpayer's claim that the tax office lacked authority to correct the cadastral rent. The Court of Cassation found the Commission erred in law by failing to properly justify the technical valuation differences when factual elements were disputed. Consequently, the decision was annulled and remanded for a new examination ensuring adequate motivation.

Regesto Legislator

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d.M. n. 701 del 1994; L. n. 190 del 2014; art. 360 c.p.c. n. 3: In DOCFA rent adjustments, the tax office must provide detailed motivation if factual elements are disputed, otherwise mere objective data suffices.

Parole chiave

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DOCFA procedure cadastral rent adjustment tax office duty to motivate Regional Tax Commission annulment and remand valore ufficiale stima fiscale immobiliare costi di fabbricazione

Disposizioni normative citate

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d.M. n. 701 del 1994
L. n. 190 del 2014
701 del 1994 e della L. n. 190 del 2014 in riferimento all'art.
art. 360 c.p.c. n. 3
190 del 2014 in riferimento all'art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2021
Cass 31809/18
Cass 12777/18
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27757/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC aqs.rm@leaalmail.avvocaturastato.it) - ricorrente - Contro IMVAL s.r.l. - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 533/23/2020 depositata in data 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile in cat. d/7 a seguito di procedura DOCFA; la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la società è rimasta intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del d.M. n. 701 del 1994 e della L. n. 190 del 2014 in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che l'Ufficio non avesse la possibilità di rettificare la rendita catastale del bene; - il motivo è fondato; questa Corte ritiene (Cass.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 91 Anno 2021) che in tema di classamento di immobili qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass 31809/18- Cass 12777/18); - nel ritenere che la presentazione della variazione DOCFA "non legittima l'avvio dell'azione di accertamento" la CTR ha quindi commesso errore di diritto; - la sentenza è pertanto cassata con rinvio alla CTR lombarda per nuovo esame del rispetto dei principi sopra confermati;

Cons. Est. Roberto Succio - 2 p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 23 febb