Cassation court dismisses tax agency appeal regarding incorrect valuation of industrial property under DOCFA procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency appealed a regional tribunal's decision to annul a tax assessment notice concerning an industrial property. The agency argued the tribunal incorrectly applied urban cadastre laws, but the court found the appeal inadmissible because the tribunal had actually annulled the notice based on a generic comparative criterion rather than a specific error. The court ruled that the direct estimate used in the DOCFA procedure correctly served as the factual and motivational basis for the assessment, thereby rejecting the agency's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAR.D.L. n. 652/1939; Art. 11 D.L. n. 70/1988; D.M. n. 701/1994: When a direct estimate is performed by the tax office under the DOCFA procedure for industrial properties, it constitutes the valid factual and motivational foundation for the classification notice, and a tribunal's annulment based on such an estimate is not erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24973/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC aas.rm@legalmail.avvocaturastato.it) - ricorrente - Contro COFILM s.r.l. quale incorporante di MISA Sud Refrigerazione s.p.a. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Claudia Lazzeri (PEC: claudialazzeri@ordineavvocatiroma.orq); - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7171/04/2019 depositata in data 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a destinazione speciale industriale a seguito di procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; - l'Agenzia del territorio ricorreva a questa Corte che cassava la sentenza impugnata; riassunto il processo di fronte alla CTR, il giudice del rinvio accoglieva il ricorso; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la COFIM s.r.l. resiste con controricorso che illustra con memoria;
Considerato che: il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano il Catasto edilizio urbano, quali il r.d.l. n. 652/1939 convertito in L. n. 1249/1939 e successive modifiche e integrazioni; l'art. 11 del d.L. n. 70 del 1988 come convertito in legge; il d.M. n. 701 del 1994 tutti in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la valutazione del valore catastale dell'immobile; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince che la CTR ha, diversamente, annullato l'atto impugnato in quanto fondato su un generico criterio sintetico/comparativo e in forza di presunte stime eseguite ma non trascritte o allegate ad esso; ebbene tal statuizione non è precisamente censurata dal ricorrente ed è peraltro corretta in diritto; come già questa Corte ha ritenuto (tra le molte, vedasi Cass. 6633/2019) nell'ipotesi di attribuzione della rendita catastale - che abbia luogo a seguito della cd. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) - la stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo Cons. Est.
Roberto Succio - 2 un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica (in termini anche Cass. n. 17971/2018); - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, il