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Ordinanza — n. 8172/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for apparent lack of reasoning violating civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8172/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax tribunal's decision, which had overturned a lower court ruling. The appellant argued the tribunal's judgment was void due to a mere apparent lack of reasoning, failing to explain the logical steps taken to reach its conclusion. The court agreed, finding the tribunal's brief assertion insufficient to demonstrate how the taxpayer's evidence invalidated the tax assessment, thus violating statutory requirements for clear judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if the court omits to explain the reasons and logical path leading to the decision, rendering the reasoning merely apparent and incomprehensible.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax tribunal procedure violation of civil code judicial motivation defect cassation of judgment logical reasoning requirement tax assessment invalidity deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/1992
CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.
Art. 111 Cost.
2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
- la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
art. 111 Cost
2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art.
art. 132 c.p
111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2876/2017
Cass. S.U. n. 8053/2014
Cass. n. 21257/2014
Cass. n. 4448/2014
Cass. n. 9105/2017
Cass. n. 25456/2018
Cass. n. 26766/2020
Cass. n. 7897/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21258 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Kataskopeo s.r.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Corinna Marzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma Via G. Ferrari n. 35; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 120/14/18, depositata in data 11 gennaio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l'appello proposto da Kataskopeo s.r.l. avverso la sentenza n. 2315/24/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso della suddetta società avverso avviso di accertamento n. TK3036500704 con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti della contribuente, per l'anno 2010, costi indeducibili ai fini Ires, Irap e indetraibili ai fini Iva, oltre sanzioni e interessi, in relazione a fatture emesse dalla società Sviluppo Global Service afferenti a supposte operazioni oggettivamente inesistenti. - la contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

CONSIDERATO CHE -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, 61 del d.lgs. n. 546/92, 132 c.p.c., 112 c.p.c., per avere la CTR, con una motivazione apparente, riformato la sentenza di primo grado, senza specificare le ragioni e l'iter logico- giuridico sotteso alla decisione; - il motivo è fondato;-va precisato, in particolare, che costituisce ius receptum (in termini, Cass.n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; invero, l'obbligo del giudice "di specificare le ragioni del suo convincimento", quale "elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale" è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che "l'omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità" e che "le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti".

Pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e che presentano una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr.

Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il 3 M risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata; v. da ultimo Cass.22949 del 2018). Come da ultimo precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017;

Cass.25456 del 2018; n. 26766 del 2020); - nella specie, la CTR ha così argomentato "la decisione impugnata risulta errata, perché meramente assertiva ed inidonea a fare comprendere il percorso logico giuridico seguito e sulla scorta di quali elementi di fatto, tra i molteplici pure indicati dall'amministrazione e quelli offerti dal contribuente, dai quali invece appare evidente come i servizi contestati siano stati compiuti, si sia formato il convincimento (commissioni, effettiva esecuzione delle prestazioni, collaudi, contratti di subappalto, copia dei bonifici mediante poi verifica degli estratti conto, valutazione delle percentuali di ricarico sulle commesse).

Tali fatti, a parere di questo collegio appaiono specifici e rilevanti e comunque tali da inficiare gli atti accertativi (Cass. n. 7897/16)"; in tal modo, la sentenza impugnata contiene la pars destruens della decisione di primo grado, ma omette sostanzialmente la pars construens, limitandosi apoditticamente ad affermare che "tali fatti ... appaiono specifici e rilevanti e comunque tali da inficiare gli atti accertativi", senza chiarire in che modo gli assunti della contribuente sarebbero stati in grado di inficiare gli atti accertativi e, quindi, senza rendere palese il ragionamento logico-giuridico seguito per la formazione del proprio convincimento; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione; Così deciso in