Court declares tax appeal extinguished due to failure to request hearing after suspension period expired.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the interested party failed to request a hearing within the statutory deadline following a suspension period. The Municipality of Olbia had sought to reform a regional tax commission decision regarding industrial land taxes, while the taxpayer submitted timely counter-arguments and supporting memoranda. The court ruled that the procedural lapse under the specific suspension law resulted in the automatic termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a judicial proceeding is suspended by law and the interested party fails to request a hearing within the prescribed deadline following the suspension, the judgment is declared extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11052-2018 proposto da: COMUNE di OLBIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA; - ricorrente - contro TRISSOLBIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO ANTONIO LOI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 330/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 04/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il Comune di Olbia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sardegna, sez. di Sassari, che ha riformato la pronuncia della CTP di Sassari, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di TARSU su area industriale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte privata a depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che la causa è stata sospesa ex art. 6 del D.L. 119/2018 fino al 10.6.2019 e che la parte interessata non ha presentato l'istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio;
PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma tredicesimo, d.l. n. 119/2018. Così deciso in Roma, 11 22 febbraio 2022 Il Presidi ente Mauro M CCI DEPOSITATO IN CANCELLERIA I 444AR 202